Art. 52 ter
Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di
promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche
tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5
della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione,
sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di
monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma
1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- La legge 9 luglio 1990, n. 188 recante «Tutela della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
1990, n. 165.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata
legge 9 luglio 1990, n. 188:
«Art. 4 Istituzione e compiti del Consiglio nazionale
ceramico
1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il
compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale,
valorizzandone il patrimonio storico e culturale
tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la
ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo
insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle
quali e' in atto una affermata produzione di ceramica
artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in
caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle
aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona
individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione
della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori
piu' rappresentative e la regione interessata, i suoi
rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui
all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le
variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di
produzione con la procedura adottata per la formazione
degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e
adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione
dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni
tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i
comuni interessati, promuove l'istituzione di una
Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
manifestazioni divulgative, culturali e di
commercializzazione da tenersi alternativamente in una
localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia
centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la
ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella
di qualita', coordinando la propria attivita' con le
regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro
ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso
affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il
Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi
compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi
consulenti tecnici.»
«Art. 5 Composizione del Consiglio nazionale ceramico
1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello
Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
culturali e ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero della
pubblica istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero del
commercio con l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero del
turismo e dello spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di
maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di
ceramica artistica e tradizionale, designati dalle
rispettive associazioni maggiormente rappresentative in
campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei comuni di
affermata tradizione ceramica, di cui sei designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno,
in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione
ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunita'
enti montani (UNCEM).
3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere
b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza di assicurare
la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di
affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano
altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o
delle regioni sul cui territorio e' ubicata la zona di
affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche' due
rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalita'
particolarmente esperte nello specifico settore sotto il
profilo artistico o scientifico o giuridico.
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il Consiglio e' convocato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche
qualora la composizione risulti incompleta, purche' sia
stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.