Art. 52 ter Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita' 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - La legge 9 luglio 1990, n. 188 recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1990, n. 165. - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge 9 luglio 1990, n. 188: «Art. 4 Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico 1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'. 2. Il Consiglio: a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare; c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita'; d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7; e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi; f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune; g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione; h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale; i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato; l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali. 3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.» «Art. 5 Composizione del Consiglio nazionale ceramico 1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede. 2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da: a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui: 1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali; 3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione; 4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; 5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni; c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale; d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza di assicurare la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica. 4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio e' ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche' due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima. 5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalita' particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico. 6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 7. Il Consiglio e' convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.