Art. 52 ter 
 
  Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita' 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del  contagio  da  COVID-19  nei  settori  della  ceramica
artistica e tradizionale e della  ceramica  di  qualita'  nonche'  di
promuovere  la  tutela  e  la  conservazione  delle   caratteristiche
tecniche e produttive  delle  produzioni  ceramiche  e'  disposto  il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel  limite  di
spesa  di  2  milioni  di  euro  per   l'anno   2021   da   destinare
all'elaborazione e alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita'  ceramica  artistica  e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente  comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4  e  5
della citata legge n. 188 del 1990. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il  Ministro  dell'istruzione,
sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di
monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse  di  cui
al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  recupero  e  di  eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo  comma
1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 188 recante «Tutela  della
          ceramica artistica  e  tradizionale  e  della  ceramica  di
          qualita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  luglio
          1990, n. 165. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata
          legge 9 luglio 1990, n. 188: 
              «Art. 4 Istituzione e compiti del  Consiglio  nazionale
          ceramico 
              1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con  il
          compito di tutelare la ceramica artistica  e  tradizionale,
          valorizzandone   il   patrimonio   storico   e    culturale
          tradizionale nonche' i modelli e  i  decori  tipici,  e  la
          ceramica di qualita'. 
              2. Il Consiglio: 
              a)  individua  e  delimita,  entro  un  anno  dal   suo
          insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
          enti interessati, le zone del  territorio  nazionale  nelle
          quali e' in  atto  una  affermata  produzione  di  ceramica
          artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi -  in
          caso di comprovate e storiche  situazioni  -  anche  quelle
          aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
          tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; 
              b) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica artistica e tradizionale  di  ciascuna  zona
          individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
          il comitato di disciplinare; 
              c) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica di qualita'; 
              d) designa, sentite le  organizzazioni  dei  produttori
          piu' rappresentative  e  la  regione  interessata,  i  suoi
          rappresentanti  nei  comitati  di   disciplinare   di   cui
          all'articolo 7; 
              e) apporta,  quando  ne  riscontri  l'opportunita',  le
          variazioni  e  gli  aggiornamenti   dei   disciplinari   di
          produzione con la  procedura  adottata  per  la  formazione
          degli stessi; 
              f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7,  e
          adotta le decisioni ritenute opportune; 
              g) vigila  sull'applicazione  della  presente  legge  e
          sull'osservanza dei disciplinari di produzione; 
              h) collabora alle iniziative di studio e di  promozione
          dirette a conseguire  la  valorizzazione  delle  produzioni
          tutelate. In particolare,  d'intesa  con  le  regioni  e  i
          comuni   interessati,   promuove   l'istituzione   di   una
          Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
          manifestazioni     divulgative,     culturali     e      di
          commercializzazione  da  tenersi  alternativamente  in  una
          localita' ceramica del Mezzogiorno  e  in  una  dell'Italia
          centro-settentrionale; 
              i) concorre, in Italia  e  all'estero,  a  tutelare  la
          ceramica artistica e tradizionale italiana  nonche'  quella
          di  qualita',  coordinando  la  propria  attivita'  con  le
          regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni  altro
          ente od organismo interessato; 
              l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad  esso
          affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
          istituzionali. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni   il
          Consiglio effettua le indagini che ritiene  opportune,  ivi
          compresa l'audizione degli  interessati  e  dei  rispettivi
          consulenti tecnici.» 
              «Art. 5 Composizione del Consiglio nazionale ceramico 
              1. Il Consiglio  nazionale  ceramico  e'  nominato  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          che lo presiede. 
              2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da: 
              a) cinque membri in rappresentanza degli  organi  dello
          Stato, di cui: 
              1)  un   membro   in   rappresentanza   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
              2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni
          culturali e ambientali; 
              3) un membro  in  rappresentanza  del  Ministero  della
          pubblica istruzione; 
              4)  un  membro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          commercio con l'estero; 
              5)  un  membro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          turismo e dello spettacolo; 
              b)  tre  membri  in  rappresentanza  delle  regioni  di
          maggiori tradizioni ceramiche  designati  dalla  Conferenza
          permanente dei presidenti delle regioni; 
              c) dodici membri in rappresentanza  dei  produttori  di
          ceramica  artistica   e   tradizionale,   designati   dalle
          rispettive  associazioni  maggiormente  rappresentative  in
          campo nazionale; 
              d)  sette  membri  in  rappresentanza  dei  comuni   di
          affermata  tradizione  ceramica,  di  cui   sei   designati
          dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)  e  uno,
          in  rappresentanza  dei  comuni  di  affermata   tradizione
          ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni  comunita'
          enti montani (UNCEM). 
              3. Nella scelta dei membri di cui al comma  2,  lettere
          b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza  di  assicurare
          la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone  di
          affermata tradizione ceramica. 
              4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui
          all'articolo 4, comma 2,  lettere  b)  ed  e),  partecipano
          altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o
          delle regioni sul cui territorio  e'  ubicata  la  zona  di
          affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche'  due
          rappresentanti del o dei comuni della zona medesima. 
              5. I membri del Consiglio sono scelti tra  personalita'
          particolarmente esperte nello specifico  settore  sotto  il
          profilo artistico o scientifico o giuridico. 
              6. La costituzione del Consiglio  ha  luogo  entro  tre
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
              7.   Il   Consiglio   e'   convocato    dal    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  sei
          mesi dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  anche
          qualora la composizione  risulti  incompleta,  purche'  sia
          stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.