Art. 10 
 
 
                              Audizione 
 
  1.  I  soggetti  ritenuti  responsabili  delle   violazioni   e   i
responsabili  in  solido,  ove  lo  ritengano   necessario,   possono
avanzare, nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi
1 e 3, richiesta di essere sentiti in audizione. 
  2. La richiesta di audizione deve  essere  presentata  con  istanza
specifica indirizzata al direttore generale della COVIP e puo' essere
allegata   alle   controdeduzioni   ovvero   inviata   separatamente.
L'eventuale successiva rinuncia all'audizione deve essere  comunicata
tempestivamente in forma scritta,  preferibilmente  tramite  pec,  al
responsabile della procedura. La rinuncia all'audizione di uno o piu'
interessati non inficia la richiesta degli altri. 
  3. L'audizione ha  luogo  presso  la  sede  della  COVIP.  La  data
dell'audizione e' fissata  dal  responsabile  della  procedura  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta ed e' comunicata  con
un preavviso  di  almeno  quindici  giorni.  Tale  data  puo'  essere
differita,  su  richiesta  motivata,  per  un  periodo  comunque  non
superiore a trenta giorni. 
  4.   L'audizione   delle   persone   fisiche   destinatarie   della
contestazione  ha  carattere  strettamente  personale  e   non   puo'
svolgersi per delega.  L'audizione  del  responsabile  in  solido  e'
effettuata dal legale rappresentante del fondo o della societa' (o da
altra persona del fondo o  della  societa'  da  questi  espressamente
delegata). E' consentita la partecipazione con l'assistenza di terzi. 
  5. In sede di audizione gli interessati svolgono  le  loro  difese,
evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli
scritti difensivi. 
  6. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine  previsto
per l'invio delle controdeduzioni, non e' possibile produrre in  tale
sede  materiale  integrativo   delle   controdeduzioni,   salvo   che
l'interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla  produzione
del materiale integrativo entro tale termine per  causa  a  esso  non
imputabile, caso fortuito o forza maggiore. 
  7. L'audizione si svolge innanzi al responsabile della procedura, o
altro funzionario della stessa unita' organizzativa a cio'  delegato,
e ne e' redatto apposito verbale. All'audizione  possono  partecipare
anche altri dipendenti delle  strutture  operative  della  COVIP.  Il
verbale e' sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione. 
  8. La mancata richiesta di  audizione  non  pregiudica  il  seguito
della procedura sanzionatoria.