Art. 11 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o
dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del
termine per  la  presentazione  delle  controdeduzioni,  l'organo  di
vertice della COVIP adotta la propria decisione di archiviazione o di
applicazione della sanzione, con provvedimento motivato. 
  2. Secondo  quanto  previsto  dall'art.  19-quater,  comma  3,  del
decreto n. 252/2005,  nei  casi  di  maggiore  gravita'  l'organo  di
vertice  della  COVIP  puo'  applicare  la  sanzione   amministrativa
accessoria della decadenza dall'incarico dei componenti degli  organi
collegiali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n.  252/2005,  del
direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e  dei
titolari delle funzioni fondamentali. A tal fine  assume  rilievo  il
ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze: 
    a) la condotta posta  in  essere  in  violazione  degli  obblighi
previsti dalla  normativa  di  riferimento  ha  comportato  un  grave
pregiudizio alla stabilita' della forma pensionistica complementare o
del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico; 
    b) la condotta posta  in  essere  in  violazione  degli  obblighi
previsti dalla  normativa  di  riferimento  ha  comportato  un  grave
pregiudizio  agli  interessi  dei  potenziali   aderenti,   aderenti,
beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma
pensionistica complementare; 
    c) il responsabile ha conseguito, direttamente o  indirettamente,
un indebito vantaggio dalla violazione.