Art. 11 Conclusione del procedimento 1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, l'organo di vertice della COVIP adotta la propria decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 19-quater, comma 3, del decreto n. 252/2005, nei casi di maggiore gravita' l'organo di vertice della COVIP puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall'incarico dei componenti degli organi collegiali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 252/2005, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o piu' delle seguenti circostanze: a) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilita' della forma pensionistica complementare o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico; b) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare; c) il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio dalla violazione.