Art. 12 
 
 
                      Notifica e pubblicazione 
                          del provvedimento 
 
  1. Il provvedimento di applicazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie  o  il
provvedimento di archiviazione del procedimento  sono  notificati,  a
cura del responsabile della  procedura,  ai  soggetti  destinatari  e
all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero  entro  novanta
giorni  per  i  soggetti   residenti   all'estero,   dalla   relativa
deliberazione. 
  2. In base all'art. 14 della legge n.  689/1981,  la  notificazione
puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario della COVIP. 
  3. Il provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni,  una  volta
decorso il termine per  la  sua  impugnabilita',  e'  pubblicato  per
estratto in un'apposita sezione del sito web della COVIP,  unitamente
a informazioni sul tipo e la natura della  violazione  e  l'identita'
delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il  provvedimento
di applicazione delle sanzioni sia stato presentato  ricorso,  ne  e'
data   menzione   a   margine    della    pubblicazione,    annotando
successivamente anche l'esito dello stesso e dell'eventuale richiesta
di misure cautelari. 
  4. Le informazioni di cui al comma 3 permangono sul sito web  della
COVIP  per  cinque  anni  dalla   pubblicazione   del   provvedimento
sanzionatorio.  Successivamente  alla   cancellazione,   i   soggetti
sanzionati   possono   richiedere,   con   specifica   istanza,    la
pubblicazione sul sito web della COVIP dell'esito della procedura  di
impugnazione del provvedimento sanzionatorio. 
  5. Nella deliberazione di applicazione della sanzione  puo'  essere
disposta, ove ricorrano le condizioni  previste  dalla  normativa  di
riferimento  della   sanzione   applicata,   la   pubblicazione   del
provvedimento  in  forma  anonima  o  il  suo  differimento,  nonche'
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento.