Art. 12 Notifica e pubblicazione del provvedimento 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie o il provvedimento di archiviazione del procedimento sono notificati, a cura del responsabile della procedura, ai soggetti destinatari e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero entro novanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa deliberazione. 2. In base all'art. 14 della legge n. 689/1981, la notificazione puo' essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario della COVIP. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni, una volta decorso il termine per la sua impugnabilita', e' pubblicato per estratto in un'apposita sezione del sito web della COVIP, unitamente a informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identita' delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia stato presentato ricorso, ne e' data menzione a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso e dell'eventuale richiesta di misure cautelari. 4. Le informazioni di cui al comma 3 permangono sul sito web della COVIP per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Successivamente alla cancellazione, i soggetti sanzionati possono richiedere, con specifica istanza, la pubblicazione sul sito web della COVIP dell'esito della procedura di impugnazione del provvedimento sanzionatorio. 5. Nella deliberazione di applicazione della sanzione puo' essere disposta, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento della sanzione applicata, la pubblicazione del provvedimento in forma anonima o il suo differimento, nonche' modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento.