Art. 13 
 
 
                    Modalita' di pagamento delle 
                 sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e il rimborso delle spese
della procedura e' effettuato, ai sensi dell'art. 18, comma 4,  della
legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica
del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine
per il pagamento e' di sessanta giorni  se  il  destinatario  risiede
all'estero. 
  2. Nei dieci giorni successivi al pagamento deve  essere  trasmessa
al responsabile della procedura copia della  ricevuta  di  pagamento,
attraverso la trasmissione del modello  F23,  munita  del  timbro  di
quietanza dell'intermediario tramite il quale e' stato effettuato  il
pagamento. 
  3. Ove ne ricorrano i presupposti,  ai  sensi  dell'art.  26  della
legge n. 689/1981, il destinatario  della  sanzione  ha  facolta'  di
richiedere, entro i termini per il pagamento di cui al  comma  1,  il
pagamento rateale della somma dovuta  mediante  istanza,  debitamente
motivata e documentata, diretta al responsabile della procedura. 
  4. Il mancato o il ritardato pagamento della sanzione  nei  termini
determina la corresponsione degli interessi di mora nella misura  del
tasso legale a decorrere dal  giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine di pagamento e sino alla data di  pagamento,  qualora  questo
avvenga con un ritardo non superiore a  un  semestre  dall'originaria
scadenza. In caso di ulteriore  ritardo  nell'adempimento,  la  somma
dovuta per la sanzione irrogata sara' maggiorata, ai sensi  dell'art.
27, comma 6, della legge n. 689/1981, di un decimo per ogni  semestre
a decorrere dal  giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  di
pagamento  e  sino  a  quello  in  cui  il  ruolo  e'  trasmesso   al
concessionario per la riscossione  ovvero,  se  precedente,  sino  al
giorno di effettivo pagamento. In tal caso la  maggiorazione  assorbe
gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 
  5. Alla riscossione  delle  sanzioni  si  provvede  mediante  ruolo
secondo i termini e le modalita' previsti nel decreto del  Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602.