Art. 13 Modalita' di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e il rimborso delle spese della procedura e' effettuato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. 2. Nei dieci giorni successivi al pagamento deve essere trasmessa al responsabile della procedura copia della ricevuta di pagamento, attraverso la trasmissione del modello F23, munita del timbro di quietanza dell'intermediario tramite il quale e' stato effettuato il pagamento. 3. Ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981, il destinatario della sanzione ha facolta' di richiedere, entro i termini per il pagamento di cui al comma 1, il pagamento rateale della somma dovuta mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta al responsabile della procedura. 4. Il mancato o il ritardato pagamento della sanzione nei termini determina la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data di pagamento, qualora questo avvenga con un ritardo non superiore a un semestre dall'originaria scadenza. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, la somma dovuta per la sanzione irrogata sara' maggiorata, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo e' trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 5. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602.