Art. 14 
 
 
                   Impugnazione del provvedimento 
 
  1. Nel provvedimento di applicazione  delle  sanzioni  e'  indicata
l'autorita' alla quale e' possibile presentare ricorso e  i  relativi
termini. 
  2. La  proposizione  del  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
provvedimento.