Art. 4 Fasi della procedura e riparto di competenze 1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi: a) fase istruttoria, che comprende: 1) l'avvio della procedura a seguito dell'accertamento delle violazioni; 2) la notifica delle lettere di contestazione agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di audizioni; 4) la trasmissione degli atti all'organo di vertice della COVIP; b) fase decisoria, che comprende: 1) l'adozione da parte dell'organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria; 2) la notifica del provvedimento agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la pubblicazione del provvedimento. 2. L'accertamento delle violazioni e l'attivita' istruttoria sono di competenza delle strutture operative della COVIP, secondo l'organizzazione interna della stessa. 3. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dall'Organo di vertice della COVIP.