Art. 4 
 
 
                        Fasi della procedura 
                       e riparto di competenze 
 
  1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi: 
    a) fase istruttoria, che comprende: 1) l'avvio della procedura  a
seguito dell'accertamento delle  violazioni;  2)  la  notifica  delle
lettere di contestazione agli interessati e all'obbligato in  solido;
3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di  audizioni;
4) la trasmissione degli atti all'organo di vertice della COVIP; 
    b)  fase  decisoria,  che  comprende:  1)  l'adozione  da   parte
dell'organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo della
procedura  sanzionatoria;  2)  la  notifica  del  provvedimento  agli
interessati e  all'obbligato  in  solido;  3)  la  pubblicazione  del
provvedimento. 
  2. L'accertamento delle violazioni e l'attivita'  istruttoria  sono
di  competenza  delle  strutture  operative  della   COVIP,   secondo
l'organizzazione interna della stessa. 
  3. Le decisioni in  ordine  all'applicazione  delle  sanzioni  sono
adottate dall'Organo di vertice della COVIP.