Art. 5 
 
 
                    Responsabile della procedura 
 
  1.   L'unita'   organizzativa    responsabile    della    procedura
sanzionatoria e' il servizio legale e  contenzioso.  Il  responsabile
della  procedura  e'  il  responsabile  di  tale  servizio  o   altro
funzionario della stessa unita' organizzativa  a  cio'  delegato.  Di
tale assegnazione e' data comunicazione ai destinatari nella  lettera
di contestazione degli addebiti. 
  2. Il responsabile della procedura cura la tenuta di tutti gli atti
e documenti utilizzati nel corso della  procedura  sanzionatoria.  In
particolare, verifica che siano correttamente effettuate le notifiche
degli atti della procedura ai soggetti interessati e cura la gestione
delle istanze di accesso agli atti della procedura, con le  modalita'
e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento COVIP
recante la disciplina delle modalita' dell'esercizio del  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi.