Art. 5 Responsabile della procedura 1. L'unita' organizzativa responsabile della procedura sanzionatoria e' il servizio legale e contenzioso. Il responsabile della procedura e' il responsabile di tale servizio o altro funzionario della stessa unita' organizzativa a cio' delegato. Di tale assegnazione e' data comunicazione ai destinatari nella lettera di contestazione degli addebiti. 2. Il responsabile della procedura cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria. In particolare, verifica che siano correttamente effettuate le notifiche degli atti della procedura ai soggetti interessati e cura la gestione delle istanze di accesso agli atti della procedura, con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento COVIP recante la disciplina delle modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.