Art. 6 
 
 
                    Accertamento delle violazioni 
 
  1. La COVIP avvia  la  procedura  sanzionatoria  nei  casi  in  cui
accerta  la  violazione  di  norme   per   le   quali   e'   prevista
l'irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative. 
  2. L'accertamento di illeciti emersi  nell'ambito  di  verifiche  a
distanza  si  perfeziona  nel  momento  in  cui  e'   completata   la
valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi  costitutivi  della
fattispecie  suscettibile  di  dar  luogo  all'applicazione  di   una
sanzione. 
  3.  Per  le  irregolarita'  riscontrate  nel  corso  di  ispezioni,
l'accertamento delle violazioni si  intende  perfezionato  alla  data
indicata nella lettera con la quale viene comunicata per iscritto, al
fondo pensione o alla societa' che gestisce  la  forma  pensionistica
complementare, la conclusione della verifica ispettiva. 
  4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo  sanzionatorio  siano
stati  riscontrati  nell'ambito  di  verifiche  condotte   da   altre
autorita', le competenti strutture operative della COVIP esaminano la
segnalazione pervenuta  ai  fini  dell'eventuale  accertamento  della
sussistenza  di  una  violazione  sanzionabile.  Ove  sia  necessario
all'accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.