Art. 6 Accertamento delle violazioni 1. La COVIP avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione di norme per le quali e' prevista l'irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative. 2. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui e' completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione. 3. Per le irregolarita' riscontrate nel corso di ispezioni, l'accertamento delle violazioni si intende perfezionato alla data indicata nella lettera con la quale viene comunicata per iscritto, al fondo pensione o alla societa' che gestisce la forma pensionistica complementare, la conclusione della verifica ispettiva. 4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre autorita', le competenti strutture operative della COVIP esaminano la segnalazione pervenuta ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.