Art. 7 
 
 
                 Avvio della procedura sanzionatoria 
 
  1. La  procedura  sanzionatoria  ha  inizio  con  la  contestazione
formale,  nei  confronti  dei  soggetti   ritenuti   responsabili   e
dell'obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. 
  2. La lettera di contestazione a firma del direttore generale della
COVIP, o in sua  assenza  o  impedimento  a  firma  di  un  direttore
centrale,  e'  notificata  entro   novanta   giorni,   ovvero   entro
centottanta  giorni  per  i  soggetti   residenti   all'estero,   dal
perfezionamento dell'accertamento delle violazioni. 
  3. La lettera di contestazione contiene: 
    a) il riferimento all'accertamento  ispettivo,  all'attivita'  di
vigilanza a distanza o  alla  documentazione  acquisita,  da  cui  e'
emersa la violazione; 
    b)  la  descrizione  dei  fatti  accertati,  rilevanti  ai   fini
sanzionatori; 
    c) la descrizione della violazione riscontrata; 
    d) l'indicazione delle  disposizioni  violate  e  delle  relative
norme sanzionatorie; 
    e) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
contestazione di presentare eventuali  controdeduzioni  scritte,  con
precisazione dei termini; 
    f) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
contestazione di chiedere un'audizione  con  istanza  specifica,  con
precisazione dei termini; 
    g) l'indicazione del responsabile della procedura; 
    h) l'invito a comunicare con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (pec)  presso  la  quale  il
soggetto  interessato  intende  ricevere  le   comunicazioni   e   le
notificazioni relative alla procedura sanzionatoria  quale  domicilio
digitale; 
    i)  l'indicazione  che  l'esercizio  del  diritto   di   accesso,
nell'ambito  della  procedura  sanzionatoria,  e'  disciplinato   dal
regolamento   COVIP   recante   la   disciplina    delle    modalita'
dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di
cui alla deliberazione del  28  novembre  2008,  e  che  la  relativa
istanza va indirizzata al servizio legale  e  contenzioso,  con  atto
separato rispetto ad altri. 
  4. Ai fini della contestazione i fondi pensione o le  societa'  che
gestiscono    forme    pensionistiche    complementari     forniscono
tempestivamente alla COVIP,  su  richiesta  della  medesima,  i  dati
concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi  compresi
quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e  al
codice  fiscale,  verificandone  esattezza  e  completezza.  Ove  gli
interessati intendano eleggere domicilio digitale per tutti gli  atti
della procedura sanzionatoria, i fondi pensione  o  le  societa'  che
gestiscono    forme    pensionistiche    complementari     provvedono
all'acquisizione  delle  relative  dichiarazioni   di   elezione   di
domicilio, indirizzate alla COVIP,  e  le  trasmettono  alla  stessa,
unitamente a copia del documento di identita' di coloro che le  hanno
sottoscritte. 
  5.  I  fondi  pensione  o  le   societa'   che   gestiscono   forme
pensionistiche complementari comunicano  tempestivamente  alla  COVIP
eventuali variazioni delle informazioni fornite ai sensi del comma 4. 
  6. La lettera di contestazione, cosi'  come  ogni  successivo  atto
della procedura soggetto a notificazione, incluso quello  finale,  e'
notificata  a  mezzo  pec   nei   casi   e   nelle   forme   previste
dall'ordinamento. La notifica e' effettuata  presso  l'indirizzo  pec
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle  pubbliche
amministrazioni ovvero all'indirizzo pec eletto dagli interessati  ai
fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP. 
  7. Qualora la notifica a mezzo PEC non  sia  possibile  o  in  ogni
altro caso ritenuto  necessario,  la  stessa  e'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981.