Art. 7 Avvio della procedura sanzionatoria 1. La procedura sanzionatoria ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 2. La lettera di contestazione a firma del direttore generale della COVIP, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, e' notificata entro novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dal perfezionamento dell'accertamento delle violazioni. 3. La lettera di contestazione contiene: a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di vigilanza a distanza o alla documentazione acquisita, da cui e' emersa la violazione; b) la descrizione dei fatti accertati, rilevanti ai fini sanzionatori; c) la descrizione della violazione riscontrata; d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; e) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione di presentare eventuali controdeduzioni scritte, con precisazione dei termini; f) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, con precisazione dei termini; g) l'indicazione del responsabile della procedura; h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla procedura sanzionatoria quale domicilio digitale; i) l'indicazione che l'esercizio del diritto di accesso, nell'ambito della procedura sanzionatoria, e' disciplinato dal regolamento COVIP recante la disciplina delle modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla deliberazione del 28 novembre 2008, e che la relativa istanza va indirizzata al servizio legale e contenzioso, con atto separato rispetto ad altri. 4. Ai fini della contestazione i fondi pensione o le societa' che gestiscono forme pensionistiche complementari forniscono tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, i dati concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, verificandone esattezza e completezza. Ove gli interessati intendano eleggere domicilio digitale per tutti gli atti della procedura sanzionatoria, i fondi pensione o le societa' che gestiscono forme pensionistiche complementari provvedono all'acquisizione delle relative dichiarazioni di elezione di domicilio, indirizzate alla COVIP, e le trasmettono alla stessa, unitamente a copia del documento di identita' di coloro che le hanno sottoscritte. 5. I fondi pensione o le societa' che gestiscono forme pensionistiche complementari comunicano tempestivamente alla COVIP eventuali variazioni delle informazioni fornite ai sensi del comma 4. 6. La lettera di contestazione, cosi' come ogni successivo atto della procedura soggetto a notificazione, incluso quello finale, e' notificata a mezzo pec nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica e' effettuata presso l'indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero all'indirizzo pec eletto dagli interessati ai fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP. 7. Qualora la notifica a mezzo PEC non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa e' effettuata con le modalita' previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981.