Art. 8 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  19-quinquies,  comma  1,  del  decreto  n.
252/2005, la COVIP non  procede  alla  contestazione  degli  addebiti
quando le infrazioni siano tali da non poter  recare  pregiudizio  al
tempestivo esercizio da parte  della  COVIP  delle  sue  funzioni  di
vigilanza ovvero agli interessi dei  potenziali  aderenti,  aderenti,
beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma
pensionistica complementare.