Art. 9 
 
 
                           Controdeduzioni 
 
  1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano  il
diritto  di  difesa  attraverso  la  partecipazione  alla   procedura
sanzionatoria, presentando controdeduzioni  scritte  in  ordine  agli
addebiti contestati, preferibilmente tramite pec. Le  controdeduzioni
devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP e  devono
essere allo stesso trasmesse entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dalla ricezione della notifica della lettera di contestazione. 
  2. Le controdeduzioni possono avere  carattere  individuale  ovvero
essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati o  da  alcuni  di
essi e possono  essere  presentate  dai  soggetti  destinatari  delle
contestazioni anche  per  il  tramite  di  altra  persona  da  questi
espressamente delegata; in  questo  caso  alle  controdeduzioni  sono
allegate le deleghe e copia dei documenti di identita' dei deleganti. 
  3. Anche gli obbligati in solido possono presentare controdeduzioni
secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Le controdeduzioni sono a
firma del legale rappresentante del fondo pensione o  della  societa'
che gestisce la forma pensionistica complementare, o di altra persona
da questi espressamente delegata, ovvero del procuratore  generale  o
di altro soggetto munito  dei  poteri  di  rappresentanza  secondo  i
criteri di rappresentanza interni all'ente.  Le  controdeduzioni  del
responsabile   in   solido   possono   essere   sottoscritte    anche
congiuntamente a uno o piu' dei soggetti ritenuti responsabili. 
  4. Ferma restando la pienezza del diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva  si  svolge  nel  rispetto  del   principio   della   leale
collaborazione  delle   parti.   In   tale   ottica,   tenuto   conto
dell'esigenza    di     assicurare     l'economicita'     dell'azione
amministrativa, le controdeduzioni devono  essere  svolte,  anche  al
fine  di  favorire  la  migliore  comprensione  delle  argomentazioni
difensive presentate,  in  modo  essenziale,  rispecchiando  l'ordine
delle contestazioni; ove superiori alle 30 pagine,  devono  contenere
un  sommario  e  concludersi  con  una   sintesi   delle   principali
argomentazioni difensive. 
  5. La documentazione  allegata  alle  controdeduzioni  deve  essere
pertinente  ai  fatti  contestati  e  alle  argomentazioni  difensive
svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati  da
un elenco, evitando la produzione di  documentazione  sovrabbondante,
disordinata o inconferente. In  caso  di  trasmissione  cartacea,  il
testo  delle  controdeduzioni  va   trasmesso   anche   su   supporto
informatico   fisico   munito   di   attestazione   di    conformita'
all'originale. 
  6.  La  mancata  presentazione  di  controdeduzioni   scritte   non
pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.