Art. 10 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al  regolamento
(UE) 2017/2358 e al presente regolamento, le imprese di assicurazione
e i  distributori  identificano  tramite  accordo  la  direzione,  il
contenuto,  la  periodicita',   le   modalita'   di   scambio   delle
informazioni relative allo svolgimento delle rispettive  attivita'  e
necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi. 
  2. L'identificazione dei flussi informativi di cui al comma 1: 
    a) e' finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza  del
prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta  a  clienti
appartenenti al mercato di riferimento di cui all'art. 6; 
    b)  e'  finalizzata  a  favorire  l'adempimento  da   parte   del
distributore dell'obbligo di cui all'art.  11  del  regolamento  (UE)
2017/2358; 
    c) e' soggetta a revisione periodica; 
    d) favorisce  l'esercizio  dell'azione  di  vigilanza  sul  pieno
rispetto degli obblighi di cui al regolamento  (UE)  2017/2358  e  al
presente  regolamento  da  parte   delle   Autorita'   di   vigilanza
competenti. 
  3.  In  presenza  di  un   intermediario   produttore   di   fatto,
l'identificazione di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'impresa di
assicurazione congiuntamente con l'intermediario produttore di fatto.