Art. 10 Flussi informativi 1. Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2358 e al presente regolamento, le imprese di assicurazione e i distributori identificano tramite accordo la direzione, il contenuto, la periodicita', le modalita' di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attivita' e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi. 2. L'identificazione dei flussi informativi di cui al comma 1: a) e' finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a clienti appartenenti al mercato di riferimento di cui all'art. 6; b) e' finalizzata a favorire l'adempimento da parte del distributore dell'obbligo di cui all'art. 11 del regolamento (UE) 2017/2358; c) e' soggetta a revisione periodica; d) favorisce l'esercizio dell'azione di vigilanza sul pieno rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2358 e al presente regolamento da parte delle Autorita' di vigilanza competenti. 3. In presenza di un intermediario produttore di fatto, l'identificazione di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'impresa di assicurazione congiuntamente con l'intermediario produttore di fatto.