Art. 4 Principi generali 1. I produttori elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun nuovo prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito, in coerenza con le disposizioni dell'art. 30-decies del codice e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2358.