Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
  1. I produttori elaborano e attuano un processo di approvazione per
ciascun nuovo prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa
di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato
o distribuito, in coerenza con le  disposizioni  dell'art.  30-decies
del codice e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE)
2017/2358.