Art. 5 Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformita' alle norme 1. L'organo amministrativo delle imprese di assicurazione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo approva e rivede, almeno una volta l'anno, la politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2017/2358. La politica contiene almeno gli elementi di cui l'allegato 1. 3. La funzione di verifica di conformita' alle norme delle imprese di assicurazione monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell'intermediario produttore di fatto. 4. La relazione della funzione di verifica della conformita' alle norme di cui all'art. 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018 contiene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonche' sull'attivita' di distribuzione diretta svolta dall'impresa, evidenziando eventuali criticita'. 5. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, la politica di cui al comma 2, gli elementi di cui al comma 4, nonche' la documentazione relativa al processo di approvazione di ciascun prodotto di cui all'art. 30-decies, comma 3, del codice. 6. Nel caso degli intermediari produttori di fatto: a) l'organo amministrativo o il corrispondente organo dell'intermediario e' responsabile del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e applica la politica definita dall'impresa di assicurazione ai sensi del comma 2; b) l'intermediario monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalita' di cui al comma 3 e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere la relazione di cui al comma 4.