Art. 5 
 
Ruolo dell'organo amministrativo e  della  funzione  di  verifica  di
                       conformita' alle norme 
 
  1. L'organo amministrativo delle imprese  di  assicurazione  ha  la
responsabilita' ultima dell'osservanza delle norme  sul  processo  di
approvazione dei prodotti assicurativi. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'organo  amministrativo  approva  e
rivede, almeno una volta l'anno, la politica in materia di governo  e
controllo dei prodotti assicurativi di cui all'art. 4 del regolamento
(UE) 2017/2358. La politica  contiene  almeno  gli  elementi  di  cui
l'allegato 1. 
  3. La funzione di verifica di conformita' alle norme delle  imprese
di assicurazione monitora lo sviluppo e la revisione periodica  delle
procedure e delle misure di governo  dei  prodotti  assicurativi,  al
fine di individuare i rischi di mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti  dalla  normativa  vigente,  inclusa  la  normativa  europea
direttamente   applicabile,   anche   da   parte   dell'intermediario
produttore di fatto. 
  4. La relazione della funzione di verifica della  conformita'  alle
norme di cui all'art.  30  del  regolamento  IVASS  n.  38  del  2018
contiene  gli  elementi  relativi  alle  verifiche  e  alle   analisi
effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia  di  tutte  le
fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto,
incluse le informazioni sui prodotti assicurativi  realizzati,  sulla
strategia di distribuzione, nonche' sull'attivita'  di  distribuzione
diretta svolta dall'impresa, evidenziando eventuali criticita'. 
  5. Le imprese di assicurazione mettono a  disposizione  dell'IVASS,
su richiesta di quest'ultima, la politica di  cui  al  comma  2,  gli
elementi di cui al comma 4, nonche'  la  documentazione  relativa  al
processo  di  approvazione  di  ciascun  prodotto  di  cui   all'art.
30-decies, comma 3, del codice. 
  6. Nel caso degli intermediari produttori di fatto: 
    a)   l'organo   amministrativo   o   il   corrispondente   organo
dell'intermediario e' responsabile del processo di  approvazione  dei
prodotti assicurativi e applica la politica definita dall'impresa  di
assicurazione ai sensi del comma 2; 
    b) l'intermediario monitora lo sviluppo e la revisione  periodica
delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalita'
di cui al  comma  3  e  fornisce  all'impresa  di  assicurazione  gli
elementi necessari a redigere la relazione di cui al comma 4.