Art. 6 Mercato di riferimento 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358, nella definizione del mercato di riferimento con sufficiente grado di dettaglio i produttori considerano, ove appropriati, almeno i seguenti elementi: a) le tipologie di clienti cui e' rivolto il prodotto; b) i rischi cui sono esposte le tipologie di clienti cui e' rivolto il prodotto; c) le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui e' rivolto il prodotto; d) le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie; e) in relazione alla complessita' del prodotto, il livello di conoscenza del cliente; f) l'eta' del cliente, il profilo occupazionale e la sua situazione familiare. 2. Ai fini di cui al comma 1, con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori considerano anche la conoscenza teorica e l'esperienza pregressa rispetto a tali prodotti e ai mercati finanziari e assicurativi, nonche' alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti. 3. Con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori stabiliscono se un prodotto risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando, inoltre, i seguenti elementi: a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con il mercato di riferimento; b) la rispondenza del prodotto all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente; c) la situazione finanziaria del cliente, inclusa la capacita' di sostenere perdite. 4. Sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti, i produttori individuano anche i clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo, secondo quanto previsto dall'art. 30-decies, comma 4, del codice, considerando, a tal fine, anche le esclusioni e limitazioni delle garanzie del prodotto assicurativo, nonche' tenendo conto degli obblighi a contrarre previsti dalla normativa. 5. I produttori adottano ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate per assicurare che: a) il prodotto assicurativo sia distribuito, anche quando la distribuzione e' effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice, ai clienti all'interno del mercato di riferimento individuato e non sia distribuito a clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo; b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato; c) con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2017/2359, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato. 6. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi previsti dal comma 5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario emittente e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, si applica l'art. 8, par. 5, del regolamento (UE) 2017/2358. 7. I produttori verificano che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati dal distributore siano coerenti con il mercato di riferimento e con il mercato di riferimento negativo individuati ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui la verifica ha esito negativo, adottano ogni misura necessaria per assicurare tale coerenza.