Art. 7 Processo di approvazione del prodotto 1. In coerenza con l'art. 4 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione di prodotti assicurativi rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2358 e dall'art. 30-novies del codice, prima di decidere se procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo, i produttori: a) valutano l'adeguatezza dei singoli canali di vendita in relazione al mercato di riferimento e alla complessita' del prodotto; b) individuano istruzioni relative all'attivita' di distribuzione assicurativa.