Art. 7 
 
                Processo di approvazione del prodotto 
 
  1. In coerenza con l'art.  4  del  regolamento  (UE)  2017/2358,  i
produttori istituiscono, attuano  e  mantengono  procedure  e  misure
idonee a garantire che  la  realizzazione  di  prodotti  assicurativi
rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per
quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (UE) 2017/2358 e dall'art. 30-novies del codice, prima di
decidere  se  procedere  alla  commercializzazione  di  un   prodotto
assicurativo, i produttori: 
    a) valutano  l'adeguatezza  dei  singoli  canali  di  vendita  in
relazione al mercato di riferimento e alla complessita' del prodotto; 
    b) individuano istruzioni relative all'attivita' di distribuzione
assicurativa.