Art. 8 Test del prodotto 1. In coerenza con l'art. 6 del regolamento (UE) 2017/2358 e fermi restando gli obblighi informativi previsti dal codice e dalle disposizioni di attuazione, i produttori valutano i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, esaminando tra l'altro i seguenti elementi: a) che l'ammontare dei costi e degli oneri sia compatibile con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un adeguato valore per il cliente; b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere. 2. Con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi i produttori valutano, inoltre: a) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotto di investimento assicurativo; b) se il prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilita' dei mercati finanziari e del mercato assicurativo o per la tutela degli assicurati o per l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati. 3. I produttori svolgono, ove rilevante in base alle caratteristiche del prodotto, un'analisi di scenario per valutare il rischio che il prodotto di investimento assicurativo produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze cio' puo' accadere. A tal fine, il prodotto di investimento assicurativo viene valutato almeno alla luce delle seguenti circostanze negative: a) un deterioramento del contesto di mercato; b) le difficolta' finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento del prodotto di investimento assicurativo o il verificarsi di un altro rischio di controparte; c) la non sostenibilita' del prodotto di investimento assicurativo sul piano commerciale.