Art. 9 
 
         Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo 
 
  1. L'attivita' di monitoraggio nel continuo e di revisione regolare
del prodotto di cui all'art. 7, del regolamento (UE) 2017/2358: 
    a)  include  la  verifica  della  correttezza  delle  valutazioni
effettuate prima della  commercializzazione  del  prodotto  ai  sensi
degli articoli 7 e 8; 
    b) include la verifica sui canali di vendita al fine di valutarne
la congruita',  in  particolare  con  riferimento  alla  vendita  non
effettuata in coerenza con quanto previsto ai  sensi  dall'art.  6  e
agli altri rischi collegati all'attivita' di distribuzione; 
    c)  comprende  anche  la  distribuzione  effettuata  mediante   i
soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice; 
    d) esamina anche il numero e la tipologia di reclami presentati. 
  2.  Nel  processo  di  monitoraggio  e   revisione   dei   prodotti
assicurativi immessi sul mercato effettuato ai sensi dell'art. 7  del
regolamento (UE) 2017/2358, i produttori, con  specifico  riferimento
ai prodotti di investimento assicurativi, identificano, altresi', gli
eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale  o  sulle
aspettative di rendimento del prodotto, in particolare i  livelli  di
rendimento del prodotto assicurativo tali da rendere  necessaria  una
revisione del prodotto, tenuto conto delle aspettative di  rendimento
dei clienti. 
  3. In esito all'attivita' di monitoraggio e revisione del  prodotto
di cui all'art. 7,  del  regolamento  (UE)  2017/2358,  i  produttori
adottano misure appropriate e correttive, consistenti, tra l'altro: 
    a) nella fornitura ai  clienti  e  ai  distributori  di  adeguate
informazioni sugli eventi cruciali identificati, sui relativi effetti
sul prodotto assicurativo e sulle misure correttive adottate; 
    b) nella revisione del  processo  di  approvazione  del  prodotto
assicurativo; 
    c) nella sospensione o interruzione dell'emissione  di  ulteriori
contratti relativi al prodotto assicurativo; 
    d) nella modifica del prodotto assicurativo; 
    e)  nel  contattare  l'intermediario   per   valutare   modifiche
riguardanti il processo di distribuzione; 
    f) nei casi di maggiore gravita', nell'interruzione del  rapporto
di distribuzione con l'intermediario. 
  4. I produttori informano prontamente l'IVASS nel caso in  cui  gli
esiti del processo di revisione determinino l'adozione  delle  misure
di cui al comma 3.