Art. 9 Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo 1. L'attivita' di monitoraggio nel continuo e di revisione regolare del prodotto di cui all'art. 7, del regolamento (UE) 2017/2358: a) include la verifica della correttezza delle valutazioni effettuate prima della commercializzazione del prodotto ai sensi degli articoli 7 e 8; b) include la verifica sui canali di vendita al fine di valutarne la congruita', in particolare con riferimento alla vendita non effettuata in coerenza con quanto previsto ai sensi dall'art. 6 e agli altri rischi collegati all'attivita' di distribuzione; c) comprende anche la distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, comma 4, del codice; d) esamina anche il numero e la tipologia di reclami presentati. 2. Nel processo di monitoraggio e revisione dei prodotti assicurativi immessi sul mercato effettuato ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori, con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, identificano, altresi', gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto, in particolare i livelli di rendimento del prodotto assicurativo tali da rendere necessaria una revisione del prodotto, tenuto conto delle aspettative di rendimento dei clienti. 3. In esito all'attivita' di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'art. 7, del regolamento (UE) 2017/2358, i produttori adottano misure appropriate e correttive, consistenti, tra l'altro: a) nella fornitura ai clienti e ai distributori di adeguate informazioni sugli eventi cruciali identificati, sui relativi effetti sul prodotto assicurativo e sulle misure correttive adottate; b) nella revisione del processo di approvazione del prodotto assicurativo; c) nella sospensione o interruzione dell'emissione di ulteriori contratti relativi al prodotto assicurativo; d) nella modifica del prodotto assicurativo; e) nel contattare l'intermediario per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione; f) nei casi di maggiore gravita', nell'interruzione del rapporto di distribuzione con l'intermediario. 4. I produttori informano prontamente l'IVASS nel caso in cui gli esiti del processo di revisione determinino l'adozione delle misure di cui al comma 3.