Art. 4 Requisiti oggettivi dell'iniziativa 1. L'iniziativa da finanziare soddisfa i seguenti requisiti oggettivi: a) i prestiti possono essere concessi per finanziare partecipazioni delle imprese richiedenti al capitale di rischio di nuove imprese miste oppure aumenti di capitale in imprese miste preesistenti, sottoscritti dalle imprese richiedenti e finalizzati alla ristrutturazione o all'ampliamento delle medesime imprese miste; b) l'impresa mista e' stata costituita prima della domanda; c) i conferimenti di capitale di rischio finanziabili sono effettuati non prima di sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda; d) l'impresa richiedente partecipa con una quota non inferiore al 20% al capitale di rischio dell'impresa mista; e) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non e' inferiore al 25% del totale. Tale quota puo' essere ridotta fino al 10% se l'impresa mista e' costituita per la costruzione e la temporanea gestione di un impianto; f) l'iniziativa non comporta delocalizzazione e, in particolare, prevede il mantenimento sul territorio dove ha sede l'impresa richiedente, delle attivita' di ricerca, sviluppo, attivita' commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; g) l'impresa mista e' costituita in un Paese partner che figura nell'elenco dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; h) l'impresa mista opera prevalentemente in uno o piu' Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC; i) l'iniziativa e' tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; j) l'impresa mista opera prevalentemente in uno o piu' dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014.