Art. 5 Criteri di selezione 1. In conformita' con le finalita' della legge n. 125 del 2014, i finanziamenti sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovono uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale, privilegiando la creazione di occupazione nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro e di valore aggiunto locale. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili sono assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese. 2. I finanziamenti sono concessi, in via preferenziale, in relazione a imprese miste le cui attivita' sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge n. 125 del 2014.