Art. 5 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. In conformita' con le finalita' della legge n. 125 del  2014,  i
finanziamenti  sono  diretti   a   mobilitare   risorse   finanziarie
aggiuntive attraverso partenariati  pubblico-privati  che  promuovono
uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner nel  rispetto
dei principi  di  trasparenza,  concorrenzialita'  e  responsabilita'
sociale, privilegiando la creazione di occupazione nel rispetto delle
convenzioni internazionali sul lavoro e di  valore  aggiunto  locale.
Nella concessione  dei  finanziamenti  le  risorse  disponibili  sono
assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese. 
  2.  I  finanziamenti  sono  concessi,  in  via  preferenziale,   in
relazione a imprese  miste  le  cui  attivita'  sono  prevalentemente
localizzate in Paesi prioritari individuati nel  documento  triennale
di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12  della  legge  n.
125 del 2014.