Art. 6 
 
                       Condizioni finanziarie 
 
  1. Il prestito non supera il 70% della quota di capitale  conferito
dall'impresa  richiedente  nell'impresa  mista  e  non  puo'   essere
superiore a euro 10.000.000. Il  prestito  finanzia  conferimenti  in
denaro  o  in  natura.  I  conferimenti  in  natura  hanno  carattere
tangibile  e  non  superano  il  20%  del  conferimento  dell'impresa
richiedente. Il  conferimento  in  natura  e'  oggetto  di  specifica
analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria. 
  2. Il tasso di interesse del prestito e' stabilito  in  misura  non
inferiore al  tasso  indicato  con  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, vigente alla data di  stipula  del  contratto  di
finanziamento, adottato in  applicazione  della  comunicazione  della
Commissione europea relativa alla revisione del metodo di  fissazione
dei tassi di riferimento e  di  attualizzazione  (2008/C  14/02).  Il
prestito e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a tre anni
e non superiore a quindici anni a  partire  dalla  data  della  prima
erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore  a
un anno e non superiore a cinque anni. 
  3. L'impresa beneficiaria che, prima della scadenza  del  prestito,
disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento  ne
da'  immediata  comunicazione  alla   Direzione   generale   per   la
cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la  cooperazione
allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsa  una  quota
di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato.  Se  la
partecipazione scende al di sotto del 20%  del  capitale  complessivo
dell'impresa mista, l'impresa beneficiaria rimborsa l'intero  credito
residuo. 
  4.  Se,  successivamente  alla   concessione   del   prestito,   la
partecipazione del socio locale scende al di sotto della quota minima
prevista dalla  presente  delibera,  l'impresa  beneficiaria  ne  da'
immediata  comunicazione  e  adeguata  motivazione   alla   Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana  per
la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi  e  prestiti.  Se
tale situazione perdura per un  periodo  superiore  a  sei  mesi,  il
prestito e' revocato. 
  5. Se piu' imprese richiedono piu' prestiti per una stessa  impresa
mista, le richieste rispettano singolarmente e nel loro  complesso  i
limiti di cui al comma 1. 
  6. Il prestito e' erogato sulla base delle  scadenze  previste  dal
contratto di finanziamento a  fronte  di  documentazione  comprovante
l'avvenuto conferimento  nell'impresa  mista  da  parte  dell'impresa
richiedente. 
  7. La Cassa depositi e prestiti, in qualita' di  soggetto  gestore,
puo' richiedere all'impresa richiedente garanzie sul prestito. 
  8. In deroga al comma 6, possono essere concesse anticipazioni  del
finanziamento in misura non superiore al 70% dell'importo totale.  Le
anticipazioni sono interamente assistite da garanzie bancarie. 
  9.  Se  denominato  in  valuta  estera,   l'apporto   di   capitale
dell'impresa beneficiaria nell'impresa mista e'  convertito  in  euro
secondo  il  tasso  di  cambio  vigente  alla  data  del  decreto  di
autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.