Art. 6 Condizioni finanziarie 1. Il prestito non supera il 70% della quota di capitale conferito dall'impresa richiedente nell'impresa mista e non puo' essere superiore a euro 10.000.000. Il prestito finanzia conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura hanno carattere tangibile e non superano il 20% del conferimento dell'impresa richiedente. Il conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria. 2. Il tasso di interesse del prestito e' stabilito in misura non inferiore al tasso indicato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il prestito e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a tre anni e non superiore a quindici anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni. 3. L'impresa beneficiaria che, prima della scadenza del prestito, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento ne da' immediata comunicazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa beneficiaria rimborsa l'intero credito residuo. 4. Se, successivamente alla concessione del prestito, la partecipazione del socio locale scende al di sotto della quota minima prevista dalla presente delibera, l'impresa beneficiaria ne da' immediata comunicazione e adeguata motivazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti. Se tale situazione perdura per un periodo superiore a sei mesi, il prestito e' revocato. 5. Se piu' imprese richiedono piu' prestiti per una stessa impresa mista, le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui al comma 1. 6. Il prestito e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto di finanziamento a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. 7. La Cassa depositi e prestiti, in qualita' di soggetto gestore, puo' richiedere all'impresa richiedente garanzie sul prestito. 8. In deroga al comma 6, possono essere concesse anticipazioni del finanziamento in misura non superiore al 70% dell'importo totale. Le anticipazioni sono interamente assistite da garanzie bancarie. 9. Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa beneficiaria nell'impresa mista e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.