Art. 7 
 
              Motivi generali di esclusione e di revoca 
 
  1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di  revoca
dei prestiti, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi  quelli
in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo,
anche internazionale, e ai reati finanziari.