Art. 8
Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti
e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorita' esterne
1. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di
illeciti, l'ufficio procede al suo esame al fine di valutarne
l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonche' ad
autorita' esterne.
2. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di
inammissibilita':
a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonche', se
posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui
l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
b) i fatti oggetto di segnalazione e l'amministrazione in cui
sono avvenuti;
c) l'amministrazione cui appartiene il whistleblower e la
qualifica/mansione svolta;
d) una descrizione delle ragioni connesse all'attivita'
lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti
segnalati.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle
argomentazioni presentate.
3. La segnalazione di illeciti e' archiviata dal dirigente, dandone
notizia al segnalante, per i seguenti motivi:
a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della pubblica
amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell'Autorita' sulle questioni
segnalate;
c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto
idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per
l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorita';
e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito
tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione
di illeciti corredata da documentazione non appropriata o
inconferente;
f) produzione di sola documentazione in assenza della
segnalazione di condotte illecite o irregolarita';
g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della
segnalazione di illeciti indicati al comma 2.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, l'ufficio trasmette agli
uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di
illeciti. Essi svolgono le attivita' istruttorie ai sensi del
relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate
dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve, procede nel rispetto
della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, come
previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici
di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di illeciti.
L'ufficio provvede a informare il segnalante dell'avvenuta
trasmissione della segnalazione di illeciti al competente ufficio
dell'Autorita', indicando il nominativo del responsabile del
procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro
utile elemento.
5. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle
segnalazioni di illeciti valutate inammissibili o improcedibili
nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 4.
6. Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti
che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorita' provvede
alla loro immediata trasmissione, con nota a firma del presidente
dell'Autorita', alla competente autorita' giudiziaria o contabile,
evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel
cui processo di gestione si dovra' pertanto assumere ogni cautela per
garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art 54-bis,
comma 3, decreto legislativo n. 165/2001.
Il whistleblower e' preventivamente avvisato, attraverso
l'informativa presente nella piattaforma informatica, o con un
apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la
piattaforma, della eventualita' che la sua segnalazione potra' essere
inviata all'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile
6-bis. L'ufficio trasmette settimanalmente al Consiglio l'elenco
delle segnalazioni da inoltrare alle autorita' indicate al comma 6.
7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto, in modo
esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60,
comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente provvede a
trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero
una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento per
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
i seguiti di competenza. La trasmissione avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante in
conformita' a quanto statuito dal protocollo d'intesa tra A.N.AC e
funzione pubblica.
8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l'Autorita' non
procede alla loro gestione ma informa il whistleblower circa la
possibilita' che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo di
autogoverno della magistratura. Resta fermo che laddove gli illeciti
segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le
segnalazioni sono trasmesse direttamente da Anac alle Autorita'
giudiziarie competenti.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'Autorita' avra' cura di
comunicare al whistleblower a quale Autorita' o organo esterno la
segnalazione e' stata trasmessa.