Art. 10 
 
                  Ammasso privato vitello - Oggetto 
                      e ambito di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera  f)  del  presente
decreto e' stanziata una somma di 15 milioni di euro da destinare  ad
aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate  di  animali
della specie bovina di eta' inferiore a otto mesi. 
  2. I prodotti ammissibili all'aiuto di  cui  al  presente  articolo
riguardano le carni fresche o  refrigerate,  appartenenti  ai  codici
doganali 0201 10 00. 
  3. Il periodo di stoccaggio e' fissato in novanta  giorni,  con  un
importo complessivo dell'aiuto pari a 1.785 euro  per  tonnellata  di
prodotto. 
  4. Per poter beneficiare dell'aiuto,  le  carni  devono  essere  di
qualita' sana, leale e mercantile, originari da  animali  allevati  e
macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti: 
    a) Provenire da animali macellati  secondo  le  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n.  854/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    b) Essere  prive  di  caratteristiche  che  le  rendano  inidonee
all'ammasso o alla successiva utilizzazione; 
    c) Non provenire da animali macellati d'urgenza; 
  5. Essere conferite all'ammasso allo stato fresco  al  momento  del
conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato  congelato
ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da
due giorni al minimo.