Art. 10 Ammasso privato vitello - Oggetto e ambito di applicazione 1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera f) del presente decreto e' stanziata una somma di 15 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di eta' inferiore a otto mesi. 2. I prodotti ammissibili all'aiuto di cui al presente articolo riguardano le carni fresche o refrigerate, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00. 3. Il periodo di stoccaggio e' fissato in novanta giorni, con un importo complessivo dell'aiuto pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto. 4. Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualita' sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti: a) Provenire da animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) Essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione; c) Non provenire da animali macellati d'urgenza; 5. Essere conferite all'ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.