Art. 12
Ammasso privato vitello - entrata in ammasso
1. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno
che precede lo svincolo dall'ammasso.
2. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto.
3. La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di
carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono
pesate ed identificate sotto controllo delle autorita' competenti. Le
carcasse o mezzene dopo essere poste in ammasso possono essere
sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto
controllo delle autorita' competenti. In tali casi, viene garantita
la tracciabilita' a livello di singolo lotto di disosso. Vengono
inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento
all'ammasso di tutti i tagli, cosi' come definiti all'allegato III,
parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della
Commissione, derivanti dal disosso.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238
della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
della Commissione.