Art. 12 
 
            Ammasso privato vitello - entrata in ammasso 
 
  1. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina  il  giorno
che precede lo svincolo dall'ammasso. 
  2. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto. 
  3. La presentazione del  prodotto  deve  avvenire  sotto  forma  di
carcasse o mezzene refrigerate  che,  prima  del  congelamento,  sono
pesate ed identificate sotto controllo delle autorita' competenti. Le
carcasse o mezzene  dopo  essere  poste  in  ammasso  possono  essere
sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni  di  disosso  sotto
controllo delle autorita' competenti. In tali casi,  viene  garantita
la tracciabilita' a livello di  singolo  lotto  di  disosso.  Vengono
inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento
all'ammasso di tutti i tagli, cosi' come definiti  all'allegato  III,
parte  IV  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2016/1240   della
Commissione, derivanti dal disosso. 
  4. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238
della Commissione e dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/1240
della Commissione.