Art. 8 
 
              Ammasso privato prosciutti Dop - Oggetto 
                      e ambito di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera g),  del  presente
decreto e' stanziata la cifra di 10 milioni di euro da  destinare  ad
aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento  viene
ripartito: in 7 milioni di euro  da  destinare  allo  stoccaggio  dei
prodotti di cui al comma 3, punto b) e  3  milioni  di  euro  per  lo
stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto a). 
  2. Sono ammissibili all'aiuto di cui al comma 1, i  prosciutti  DOP
non affumicati, appartenenti al  codice  doganale  0210  11  31,  che
godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento
(UE) n. 1151/2012. 
  3. Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti prodotti: 
    a) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno diciotto mesi, per
un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni; 
    b) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno quindici mesi, per
un periodo  di  stoccaggio  pari  a novanta  giorni  e  destinati  al
congelamento al momento dell'inizio delle operazioni  di  stoccaggio,
con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP; 
  Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei  prodotti  di
cui al comma 3, per l'intero periodo di stoccaggio,  sono  pari  a  3
euro/pezzo per i prodotti di cui al punto a) e a 7 euro/pezzo  per  i
prodotti di cui al punto b).