Art. 8 Ammasso privato prosciutti Dop - Oggetto e ambito di applicazione 1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera g), del presente decreto e' stanziata la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento viene ripartito: in 7 milioni di euro da destinare allo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto b) e 3 milioni di euro per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto a). 2. Sono ammissibili all'aiuto di cui al comma 1, i prosciutti DOP non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. 3. Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti prodotti: a) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno diciotto mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni; b) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno quindici mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP; Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, per l'intero periodo di stoccaggio, sono pari a 3 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto a) e a 7 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto b).