Art. 8
Ammasso privato prosciutti Dop - Oggetto
e ambito di applicazione
1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera g), del presente
decreto e' stanziata la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad
aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento viene
ripartito: in 7 milioni di euro da destinare allo stoccaggio dei
prodotti di cui al comma 3, punto b) e 3 milioni di euro per lo
stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto a).
2. Sono ammissibili all'aiuto di cui al comma 1, i prosciutti DOP
non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che
godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento
(UE) n. 1151/2012.
3. Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti prodotti:
a) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno diciotto mesi, per
un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni;
b) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno quindici mesi, per
un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e destinati al
congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di stoccaggio,
con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP;
Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei prodotti di
cui al comma 3, per l'intero periodo di stoccaggio, sono pari a 3
euro/pezzo per i prodotti di cui al punto a) e a 7 euro/pezzo per i
prodotti di cui al punto b).