Art. 9 
 
                  Ammasso privato prosciutti Dop - 
                Domande di aiuto e entrata in ammasso 
 
  1. Le domande di ammasso  sono  presentate  ad  Agea  in  modalita'
telematica conformemente a quanto stabilito  da  Agea  con  circolare
contenente le modalita' attuative del presente decreto. 
  2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda  e'  fissato
in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate  dalla
costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi. 
  3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi
di  tutela  riconosciuti,  in   concorso   con   gli   organismi   di
certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti
di cui all'art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso  e  il  relativo
congelamento. 
  4. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina  il  giorno
che precede lo svincolo dall'ammasso. 
  5. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto. 
  6. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238
della Commissione e dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/1240
della Commissione. 
  7. Qualora i quantitativi per  i  quali  e'  richiesto  all'ammasso
superino le risorse finanziarie di  cui  all'art.  8,  comma  1,  per
ognuna delle categorie di prodotto ivi definite,  Agea  definisce  il
coefficiente di accettazione applicabile alle domande  presentate  il
giorno del superamento del citato quantitativo massimo.  In  caso  di
mancati conferimenti il coefficiente di accettazione e'  adeguato  di
conseguenza.