Art. 9 Ammasso privato prosciutti Dop - Domande di aiuto e entrata in ammasso 1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalita' telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalita' attuative del presente decreto. 2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda e' fissato in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi. 3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi di tutela riconosciuti, in concorso con gli organismi di certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti di cui all'art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso e il relativo congelamento. 4. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso. 5. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione. 7. Qualora i quantitativi per i quali e' richiesto all'ammasso superino le risorse finanziarie di cui all'art. 8, comma 1, per ognuna delle categorie di prodotto ivi definite, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione e' adeguato di conseguenza.