Art. 9
Ammasso privato prosciutti Dop -
Domande di aiuto e entrata in ammasso
1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalita'
telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare
contenente le modalita' attuative del presente decreto.
2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda e' fissato
in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla
costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi.
3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi
di tutela riconosciuti, in concorso con gli organismi di
certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti
di cui all'art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso e il relativo
congelamento.
4. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno
che precede lo svincolo dall'ammasso.
5. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni.
In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238
della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
della Commissione.
7. Qualora i quantitativi per i quali e' richiesto all'ammasso
superino le risorse finanziarie di cui all'art. 8, comma 1, per
ognuna delle categorie di prodotto ivi definite, Agea definisce il
coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il
giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di
mancati conferimenti il coefficiente di accettazione e' adeguato di
conseguenza.