Art. 11 Obbligo informativo 1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorita' tali informazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorita' avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.