Art. 11 
 
                         Obbligo informativo 
 
  1.  Le  s.a.  e  gli  altri  soggetti  detentori  di   informazioni
concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso  di
esecuzione  del   contratto   devono   inviare   all'Autorita'   tali
informazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza
o dall'accertamento delle stesse. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
avvia  il  procedimento  sanzionatorio  nei  confronti  del  soggetto
inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art.  213,  comma
13, del codice e del regolamento sanzionatorio.