Art. 12 Avvio del procedimento 1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, puo': a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13; b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18. 2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme; c) le modalita' di presentazione dell'integrazione; d) il termine non superiore a trenta giorni, entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento; e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.