Art. 12 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione
della  segnalazione  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  valutati   la
documentazione e gli elementi a disposizione, puo': 
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13; 
    b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18. 
  2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente
formula  per  iscritto  al  soggetto  segnalante  una  richiesta   di
integrazione nella quale sono indicati: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) i documenti che devono  essere  forniti,  preferibilmente,  su
supporto  informatico,  con  allegata  dichiarazione  di  conformita'
all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale  o
copia conforme; 
    c) le modalita' di presentazione dell'integrazione; 
    d) il termine non superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale
dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento; 
    e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo,  senza  giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti  richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.