Art. 15 Audizioni 1. Il dirigente puo', d'ufficio o su istanza della parte ove le circostanze per le quali la parte richiede di essere audita siano ritenute rilevanti, convocare in audizione i soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13. 2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata. 3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. 4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. 5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed e' indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, e' sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello stesso e' consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.