Art. 16 Sospensione dei termini del procedimento 1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d); b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e); c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all'art. 14, comma 2. 2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere i novanta giorni. 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni. 4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle parti.