Art. 16 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: 
    a) acquisizione di integrazioni documentali  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lettera d); 
    b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera e); 
    c) acquisizione delle memorie  scritte,  documenti,  deduzioni  e
pareri di cui all'art. 14, comma 2. 
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i novanta giorni. 
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni. 
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.