Art. 17 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il dirigente entro il termine di centottanta giorni,  decorrenti
dalla data della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  salva
l'applicazione delle ipotesi  di  sospensione  di  cui  all'art.  16,
predispone una comunicazione di conclusione del procedimento  con  la
quale  indica  il  testo  dell'annotazione  che  sara'  inserito  nel
Casellario, la sezione  del  Casellario  in  cui  sara'  iscritta  la
fattispecie oggetto di  comunicazione  e  gli  effetti  che  derivano
dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento. 
  2. La comunicazione di conclusione del procedimento  relativa  alle
annotazioni delle notizie utili di cui all'art. 8, comma  2,  lettera
a) e b), contiene altresi' la motivazione in ordine alla  valutazione
compiuta dall'Autorita' circa  le  ragioni  della  ritenuta  utilita'
della pubblicazione nel Casellario della notizia stessa e  della  sua
manifesta non inconferenza. Nella motivazione si deve, inoltre,  dare
contezza di aver preso in considerazione tutti  i  rilievi  formulati
dai soggetti interessati.