Art. 17 Conclusione del procedimento 1. Il dirigente entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sara' inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento. 2. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle annotazioni delle notizie utili di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) e b), contiene altresi' la motivazione in ordine alla valutazione compiuta dall'Autorita' circa le ragioni della ritenuta utilita' della pubblicazione nel Casellario della notizia stessa e della sua manifesta non inconferenza. Nella motivazione si deve, inoltre, dare contezza di aver preso in considerazione tutti i rilievi formulati dai soggetti interessati.