Art. 10 
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente  e  lo  sviluppo  di  processi  di  rigenerazione   urbana,
((decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa  in  sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo,)) al testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  «1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di
riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti
salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti
alla tutela»;)) 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle  seguenti:
«e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico»  e,
dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  «.  Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;»; 
      2)  alla  lettera  d),  il  terzo  e  il  quarto  periodo  sono
sostituiti   dai   seguenti:   «Nell'ambito   degli   interventi   di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi  di
demolizione e ricostruzione  di  edifici  esistenti  ((con  diversi))
sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e
tipologiche, con le innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa   antisismica,   per   l'applicazione    della    normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento puo'  prevedere  altresi',
nei soli casi espressamente previsti  dalla  legislazione  vigente  o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria  anche
per promuovere interventi di  rigenerazione  urbana.  ((Costituiscono
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al  ripristino
di edifici, o parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria.»; 
  2-bis) alla  lettera  e),  il  capoverso  e.5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e
di strutture  di  qualsiasi  genere,  quali  roulotte,  camper,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende  e  delle  unita'  abitative  mobili  con  meccanismi  di
rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano
collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive
all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti  previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto,
paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti»;)) 
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
      «e-bis) le opere  stagionali  e  quelle  dirette  a  soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee,  purche'  destinate  ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea  necessita'
e, comunque, entro un termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;»; 
    ((d) all'articolo 9-bis: 
  1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa  e  da  quello  che  ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli  immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire  il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello  desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata  la  provenienza,  e  dal  titolo   abilitativo   che   ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali.  Le  disposizioni
di cui al secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
sussista un principio di prova  del  titolo  abilitativo  del  quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.»; 
  2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili»;)) 
    e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; 
    f) all'articolo 14: 
      1) ((il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   la
richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli
interventi di ristrutturazione  edilizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico  limitatamente
alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento  del  consumo
del suolo e di recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto  disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.
214»;)) 
      2) al comma 3, le parole «nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«nonche' le destinazioni d'uso ammissibili»; 
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  «,  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o in deroga»; 
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. Al fine di agevolare gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, ((di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa  in
sicurezza  sismica  e  contenimento  del  consumo  di   suolo,))   di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione, il contributo di costruzione e'  ridotto  in
misura non inferiore del 20 per  cento  rispetto  a  quello  previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'  di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo  di  costruzione,  fino
alla completa esenzione dallo stesso.»; 
    i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti  comunque  prodotti
dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»; 
    l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «parti
strutturali  dell'edificio»,  sono  inserite   le   seguenti   «o   i
prospetti»; 
    m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  destinazione   d'uso   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare  e'  quella  stabilita  dalla   documentazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»; 
  ((m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo  l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 23-quater (Usi temporanei).  -  1.  Allo  scopo  di  attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree  urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili  e  spazi  urbani
dismessi o in  via  di  dismissione  e  favorire,  nel  contempo,  lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione  temporanea  di
edifici ed aree per  usi  diversi  da  quelli  previsti  dal  vigente
strumento urbanistico. 
  2.  L'uso  temporaneo  puo'  riguardare   immobili   legittimamente
esistenti ed  aree  sia  di  proprieta'  privata  che  di  proprieta'
pubblica, purche' si tratti  di  iniziative  di  rilevante  interesse
pubblico   o   generale   correlate   agli   obiettivi   urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 
  3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione  che
regola: 
  a) la durata  dell'uso  temporaneo  e  le  eventuali  modalita'  di
proroga; 
  b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; 
  c) le modalita', i  costi,  gli  oneri  e  le  tempistiche  per  il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; 
  d) le  garanzie  e  le  penali  per  eventuali  inadempimenti  agli
obblighi convenzionali. 
  4. La  stipula  della  convenzione  costituisce  titolo  per  l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di  adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di  lavoro  e  di  tutela  della  salute,  da  attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo  quanto  stabilito  dalla
convenzione medesima. 
  5. L'uso temporaneo non comporta il  mutamento  della  destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate. 
  6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta'  pubblica  il
soggetto  gestore  e'  individuato  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi. 
  7. Il consiglio comunale individua i criteri e  gli  indirizzi  per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte  della
giunta comunale. In assenza di tale  atto  consiliare  lo  schema  di
convenzione  che   regola   l'uso   temporaneo   e'   approvato   con
deliberazione del consiglio comunale. 
  8. Le leggi  regionali  possono  dettare  disposizioni  di  maggior
dettaglio,  anche  in  ragione  di  specificita'  territoriali  o  di
esigenze contingenti a livello locale»;)) 
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione.»; 
    o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
    p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). -  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.». 
  ((p-bis) all'articolo 94: 
  1) al comma 1, la parola: «scritta» e' soppressa; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta»; 
  3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine   per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia,  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti»; 
  4) al comma 3, le parole: «, o nei confronti del  mancato  rilascio
entro il termine di cui al comma 2,» sono soppresse; 
  p-ter) all'articolo  94-bis,  comma  3,  la  parola:  «scritta»  e'
soppressa; 
  p-quater) all'articolo 103, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori  avviati
o effettuati sulla  base  di  autorizzazione  rilasciata  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis».)) 
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i ((requisiti
igienico-sanitari)) dei locali di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini  ((della
presentazione e del rilascio)) dei titoli abilitativi per il recupero
e  la  qualificazione  edilizia  dei  medesimi   immobili   e   della
segnalazione certificata della loro  agibilita',  si  fa  riferimento
alle dimensioni legittimamente preesistenti. 
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile.»; 
    b) l'articolo 8 e' abrogato. 
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati ((rispettivamente
di un anno e di tre anni)) i termini di inizio e di  ultimazione  dei
lavori di cui  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come  indicati  nei  permessi  di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31  dicembre  2020,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati. ((Le disposizioni di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma si applicano  anche  ai  permessi  di  costruire  per  i  quali
l'amministrazione competente abbia  gia'  accordato  una  proroga  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.)) La medesima  proroga  si  applica
alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  ((4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro  atto  ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono  prorogati  di
tre anni. La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui  all'articolo  28
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o  degli  accordi  similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.)) 
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico. ((Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma.)) 
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli  allegati  1,  2  e  2-bis  ((gli
interventi di ricostruzione)) di edifici privati in tutto o in  parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, ((sono in  ogni  caso  realizzati
con SCIA edilizia,)) ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  156((,  anche  con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza  obbligo  di  speciali
autorizzazioni)).». 
  7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»; 
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti: 
      «a-ter) la sospensione delle rate del mutuo  di  cui  al  comma
a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
        1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari ((pari ad almeno il 10 per cento dei soci)); 
        2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento  e  fino
al 40 per cento dei soci; 
        3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; 
      a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»; 
    c) il comma 2-quater e' abrogato. 
  ((7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di
lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno
il  50  per  cento  dallo  Stato,  la  verifica  preventiva  di   cui
all'articolo 26 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.  8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli  sbarramenti  di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  26  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo  della
verifica  di  cui  al  primo  periodo  esclude  l'applicazione  delle
previsioni di cui all'articolo 4 della  legge  5  novembre  1971,  n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I  progetti  corredati  dalla
verifica di cui al  primo  periodo  sono  depositati,  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al  terzo
periodo  sono  depositati  le  varianti  di   carattere   sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli  65,  comma  6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di  interesse
statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 14  gennaio  2008,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4  febbraio  2008,  e  la
data  di  entrata  in  vigore  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento  della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31  dicembre  2021,  previa  richiesta  da  parte  delle  stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore  a  50  milioni  di
euro  e  dai  comitati  tecnici  amministrativi  istituiti  presso  i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori  di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro  presenti  elementi   di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al  primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  su
richiesta motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
pubbliche. 
  2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento  di  cui  al
comma  2-quater  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dall'articolo  4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17,  18  e  19
della  legge  2  febbraio  1974,  n.   64.   I   progetti   corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono  depositati,
con modalita' telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13,  comma  4,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.  Con  la  stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati  le  varianti  di
carattere sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,  comma  7  o  comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380». 
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  le  opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti  da
destinare  ad  infrastrutture  sociali,   strutture   scolastiche   e
universitarie,  residenze  per  studenti,   strutture   e   residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive  di  quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata,  realizzate  da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o  partecipate  da
pubbliche amministrazioni  o  enti  pubblici  ovvero  da  investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k),  l),  o)  e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il  31
dicembre  2022  e  realizzate,  sotto  controllo  pubblico,  mediante
interventi  di  ristrutturazione  urbanistica   o   edilizia   o   di
demolizione e ricostruzione. Tali  interventi  possono  prevedere  un
incremento fino a un massimo del 20  per  cento  della  volumetria  o
della superficie lorda esistente. I diritti  edificatori  di  cui  al
presente comma non sono trasferibili su aree  diverse  da  quella  di
intervento.  I  predetti  interventi  sono  sempre  consentiti  sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui  all'articolo
23-ter, comma 1, lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione  ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta  giorni;  decorso
tale  termine  trovano  applicazione  diretta  le  disposizioni   del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42.))