Art. 10 
 
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia 
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente  e  lo  sviluppo  di  processi  di  rigenerazione   urbana,
decarbonizzazione, efficientamento  energetico,  messa  in  sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo,  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente: 
      «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di
riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti
salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti
alla tutela»; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle  seguenti:
«e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico»  e,
dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  «.  Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;»; 
      2)  alla  lettera  d),  il  terzo  e  il  quarto  periodo  sono
sostituiti   dai   seguenti:   «Nell'ambito   degli   interventi   di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi  di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi  sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e  tipologiche,
con  le  innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa  sull'accessibilita',
per l'istallazione di impianti tecnologici  e  per  l'efficientamento
energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria.»; 
  2-bis) alla  lettera  e),  il  capoverso  e.5)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e
di strutture  di  qualsiasi  genere,  quali  roulotte,  camper,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende  e  delle  unita'  abitative  mobili  con  meccanismi  di
rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano
collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive
all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti  previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto,
paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
      «e-bis) le opere  stagionali  e  quelle  dirette  a  soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee,  purche'  destinate  ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea  necessita'
e, comunque, entro un termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;»; 
    d) all'articolo 9-bis: 
  1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa  e  da  quello  che  ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli  immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire  il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello  desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata  la  provenienza,  e  dal  titolo   abilitativo   che   ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali.  Le  disposizioni
di cui al secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
sussista un principio di prova  del  titolo  abilitativo  del  quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.»; 
  2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili»; 
    e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; 
    f) all'articolo 14: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   la
richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli
interventi di ristrutturazione  edilizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico  limitatamente
alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento  del  consumo
del suolo e di recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto  disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
      2) al comma 3, le parole «nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«nonche' le destinazioni d'uso ammissibili»; 
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  «,  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o in deroga»; 
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. Al fine di agevolare gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, di decarbonizzazione, efficientamento  energetico,  messa  in
sicurezza  sismica  e  contenimento  del   consumo   di   suolo,   di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione, il contributo di costruzione e'  ridotto  in
misura non inferiore del 20 per  cento  rispetto  a  quello  previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'  di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo  di  costruzione,  fino
alla completa esenzione dallo stesso.»; 
    i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti  comunque  prodotti
dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»; 
    l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «parti
strutturali  dell'edificio»,  sono  inserite   le   seguenti   «o   i
prospetti»; 
    m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  La  destinazione   d'uso   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare  e'  quella  stabilita  dalla   documentazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»; 
  m-bis) nel capo III del titolo II della parte  I,  dopo  l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 23-quater (Usi temporanei).  -  1.  Allo  scopo  di  attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree  urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili  e  spazi  urbani
dismessi o in  via  di  dismissione  e  favorire,  nel  contempo,  lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione  temporanea  di
edifici ed aree per  usi  diversi  da  quelli  previsti  dal  vigente
strumento urbanistico. 
  2.  L'uso  temporaneo  puo'  riguardare   immobili   legittimamente
esistenti ed  aree  sia  di  proprieta'  privata  che  di  proprieta'
pubblica, purche' si tratti  di  iniziative  di  rilevante  interesse
pubblico   o   generale   correlate   agli   obiettivi   urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 
  3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione  che
regola: 
    a) la durata dell'uso temporaneo  e  le  eventuali  modalita'  di
proroga; 
    b) le modalita' di utilizzo temporaneo  degli  immobili  e  delle
aree; 
    c) le modalita', i costi, gli  oneri  e  le  tempistiche  per  il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; 
    d) le garanzie e  le  penali  per  eventuali  inadempimenti  agli
obblighi convenzionali. 
  4. La  stipula  della  convenzione  costituisce  titolo  per  l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di  adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di  lavoro  e  di  tutela  della  salute,  da  attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo  quanto  stabilito  dalla
convenzione medesima. 
  5. L'uso temporaneo non comporta il  mutamento  della  destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate. 
  6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta'  pubblica  il
soggetto  gestore  e'  individuato  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi. 
  7. Il consiglio comunale individua i criteri e  gli  indirizzi  per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte  della
giunta comunale. In assenza di tale  atto  consiliare  lo  schema  di
convenzione  che   regola   l'uso   temporaneo   e'   approvato   con
deliberazione del consiglio comunale. 
  8. Le leggi  regionali  possono  dettare  disposizioni  di  maggior
dettaglio,  anche  in  ragione  di  specificita'  territoriali  o  di
esigenze contingenti a livello locale»; 
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione.»; 
    o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato; 
    p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente: 
  «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). -  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.». 
  p-bis) all'articolo 94: 
  1) al comma 1, la parola: «scritta» e' soppressa; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta»; 
  3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine   per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia,  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti»; 
  4) al comma 3, le parole: «, o nei confronti del  mancato  rilascio
entro il termine di cui al comma 2,» sono soppresse; 
  p-ter) all'articolo  94-bis,  comma  3,  la  parola:  «scritta»  e'
soppressa; 
  p-quater) all'articolo 103, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori  avviati
o effettuati sulla  base  di  autorizzazione  rilasciata  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis». 
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e  i  requisiti
igienico-sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.  Ai  fini  della
presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e
la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle  dimensioni
legittimamente preesistenti. 
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile.»; 
    b) l'articolo 8 e' abrogato. 
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono  prorogati  rispettivamente
di un anno e di tre anni i termini di inizio  e  di  ultimazione  dei
lavori di cui  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come  indicati  nei  permessi  di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31  dicembre  2020,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente  comma
si  applicano  anche  ai  permessi   di   costruire   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia  gia'  accordato  una  proroga  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  entro  lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro  atto  ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono  prorogati  di
tre anni. La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui  all'articolo  28
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o  degli  accordi  similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma. 
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni  indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  gli
interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto  o  in  parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati  con
SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma
2, del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  dicembre  2019,  n.  156,  anche  con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza  obbligo  di  speciali
autorizzazioni.». 
  7.  All'articolo  12  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»; 
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti: 
      «a-ter) la sospensione delle rate del mutuo  di  cui  al  comma
a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
        1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci; 
        2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento  e  fino
al 40 per cento dei soci; 
        3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; 
      a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»; 
    c) il comma 2-quater e' abrogato. 
  7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di
lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno
il  50  per  cento  dallo  Stato,  la  verifica  preventiva  di   cui
all'articolo 26 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.  8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli  sbarramenti  di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  26  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo  della
verifica  di  cui  al  primo  periodo  esclude  l'applicazione  delle
previsioni di cui all'articolo 4 della  legge  5  novembre  1971,  n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I  progetti  corredati  dalla
verifica di cui al  primo  periodo  sono  depositati,  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al  terzo
periodo  sono  depositati  le  varianti  di   carattere   sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli  65,  comma  6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di  interesse
statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 14  gennaio  2008,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4  febbraio  2008,  e  la
data  di  entrata  in  vigore  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento  della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31  dicembre  2021,  previa  richiesta  da  parte  delle  stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore  a  50  milioni  di
euro  e  dai  comitati  tecnici  amministrativi  istituiti  presso  i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori  di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro  presenti  elementi   di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al  primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  su
richiesta motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
pubbliche. 
  2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento  di  cui  al
comma  2-quater  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dall'articolo  4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17,  18  e  19
della  legge  2  febbraio  1974,  n.   64.   I   progetti   corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono  depositati,
con modalita' telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13,  comma  4,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.  Con  la  stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati  le  varianti  di
carattere sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,  comma  7  o  comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380». 
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  le  opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti  da
destinare  ad  infrastrutture  sociali,   strutture   scolastiche   e
universitarie,  residenze  per  studenti,   strutture   e   residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive  di  quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata,  realizzate  da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o  partecipate  da
pubbliche amministrazioni  o  enti  pubblici  ovvero  da  investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k),  l),  o)  e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il  31
dicembre  2022  e  realizzate,  sotto  controllo  pubblico,  mediante
interventi  di  ristrutturazione  urbanistica   o   edilizia   o   di
demolizione e ricostruzione. Tali  interventi  possono  prevedere  un
incremento fino a un massimo del 20  per  cento  della  volumetria  o
della superficie lorda esistente. I diritti  edificatori  di  cui  al
presente comma non sono trasferibili su aree  diverse  da  quella  di
intervento.  I  predetti  interventi  sono  sempre  consentiti  sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui  all'articolo
23-ter, comma 1, lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione  ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta  giorni;  decorso
tale  termine  trovano  applicazione  diretta  le  disposizioni   del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2-bis,  3,  6,
          9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24, 34, 94,  94-bis,
          e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  ottobre  2001,  n.  245,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti  di  distanza
          tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza  statale
          in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
          di proprieta' e alle connesse norme  del  codice  civile  e
          alle disposizioni integrative, le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  possono  prevedere,  con
          proprie leggi e regolamenti,  disposizioni  derogatorie  al
          decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.
          1444,  e  possono  dettare  disposizioni  sugli  spazi   da
          destinare  agli   insediamenti   residenziali,   a   quelli
          produttivi, a quelli riservati alle  attivita'  collettive,
          al verde e ai parcheggi, nell'ambito  della  definizione  o
          revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
          assetto  complessivo  e  unitario  o  di  specifiche   aree
          territoriali. 
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono  finalizzate  a
          orientare i comuni nella definizione di limiti di  densita'
          edilizia, altezza e distanza dei  fabbricati  negli  ambiti
          urbani consolidati del proprio territorio. 
              1-ter. In  ogni  caso  di  intervento  che  preveda  la
          demolizione e ricostruzione di edifici,  anche  qualora  le
          dimensioni  del  lotto  di  pertinenza  non  consentano  la
          modifica dell'area di sedime ai  fini  del  rispetto  delle
          distanze  minime  tra  gli  edifici  e  dai   confini,   la
          ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle
          distanze   legittimamente   preesistenti.   Gli   incentivi
          volumetrici  eventualmente  riconosciuti  per  l'intervento
          possono  essere  realizzati  anche  con  ampliamenti  fuori
          sagoma  e   con   il   superamento   dell'altezza   massima
          dell'edificio demolito, sempre nei  limiti  delle  distanze
          legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A  di  cui
          al decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
          normativa regionale e ai piani  urbanistici  comunali,  nei
          centri e nuclei storici consolidati e in  ulteriori  ambiti
          di  particolare  pregio  storico  e   architettonico,   gli
          interventi di demolizione e ricostruzione  sono  consentiti
          esclusivamente  nell'ambito  dei   piani   urbanistici   di
          recupero  e  di  riqualificazione   particolareggiati,   di
          competenza  comunale,  fatti  salvi  le  previsioni   degli
          strumenti di pianificazione territoriale,  paesaggistica  e
          urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti  alla
          tutela.». 
              «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1. Ai
          fini del presente testo unico si intendono per: 
                a)  "interventi  di  manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva degli edifici e non comportino modifiche  delle
          destinazioni   di    uso    enon    comportino    mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  d'uso.  Nell'ambito   degli   interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                c)  "interventi  di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
          previsioni legislative e  degli  strumenti  urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                e)  "interventi  di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                  e.1) la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                  e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 
                  e.3)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e   di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                  e.4)  l'installazione  di  torri  e  tralicci   per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                  e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
                  e.7) la realizzazione di depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                f) gli "interventi di ristrutturazione  urbanistica",
          quelli   rivolti   a   sostituire    l'esistente    tessuto
          urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.». 
              «Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1.  Fatte  salve
          le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                a) gli interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
          calore  aria-aria  di  potenza   termica   utile   nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                b) gli interventi volti all'eliminazione di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          ascensori esterni, ovvero  di  manufatti  che  alterino  la
          sagoma dell'edificio; 
                c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                d)  i  movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                e)  le  serre  mobili   stagionali,   sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                e-bis)  le  opere  stagionali  e  quelle  dirette   a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                e-ter) le opere di pavimentazione e  di  finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
          degli edifici, da realizzare al di fuori della zona  A)  di
          cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444; 
                e-quinquies) le aree ludiche senza fini  di  lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
              2. 3. e 4. (commi abrogati) 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  comma  1,  esclusi  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
          al permesso di costruire; 
                b)  disciplinano   con   legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli.». 
              «Art.  9-bis  (Documentazione  amministrativa  e  stato
          legittimo   degli   immobili).   -   1.   Ai   fini   della
          presentazione, del rilascio o della formazione  dei  titoli
          abilitativi  previsti  dal   presente   testo   unico,   le
          amministrazioni  sono  tenute  ad  acquisire  d'ufficio   i
          documenti,  le  informazioni  e  i  dati,  compresi  quelli
          catastali,  che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
          amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,
          comunque  denominate,  o  perizie   sulla   veridicita'   e
          sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati. 
              1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile  o  dell'unita'
          immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che
          ne ha previsto la costruzione o che ne  ha  legittimato  la
          stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo  intervento
          edilizio che ha  interessato  l'intero  immobile  o  unita'
          immobiliare, integrati con gli eventuali titoli  successivi
          che hanno abilitato interventi parziali. Per  gli  immobili
          realizzati in un'epoca nella  quale  non  era  obbligatorio
          acquisire  il  titolo  abilitativo   edilizio,   lo   stato
          legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
          di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali  le
          riprese  fotografiche,   gli   estratti   cartografici,   i
          documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di
          cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
          che ha disciplinato l'ultimo  intervento  edilizio  che  ha
          interessato  l'intero  immobile   o   unita'   immobiliare,
          integrati con gli eventuali  titoli  successivi  che  hanno
          abilitato interventi parziali. Le disposizioni  di  cui  al
          secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
          sussista un principio di prova del titolo  abilitativo  del
          quale, tuttavia, non sia disponibile copia.». 
              «Art.  10  (Interventi  subordinati   a   permesso   di
          costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
                a) gli interventi di nuova costruzione; 
                b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
                c) gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente, nei casi in  cui  comportino  anche
          modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
          che,  limitatamente  agli  immobili  compresi  nelle   zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma o della volumetria complessiva degli edifici  o  dei
          prospetti di immobili sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. Le regioni stabiliscono con legge  quali  mutamenti,
          connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,  dell'uso
          di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
          costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              3. Le regioni possono altresi'  individuare  con  legge
          ulteriori interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul
          territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al
          preventivo  rilascio  del   permesso   di   costruire.   La
          violazione delle disposizioni regionali  emanate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'articolo 44.». 
              «Art.  14  (Permesso  di  costruire  in   deroga   agli
          strumenti urbanistici). - 1. Il permesso  di  costruire  in
          deroga agli strumenti urbanistici  generali  e'  rilasciato
          esclusivamente  per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di
          interesse  pubblico,  previa  deliberazione  del  consiglio
          comunale,  nel   rispetto   comunque   delle   disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
          delle altre normative di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia. 
              1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
          la richiesta di permesso di costruire in deroga e'  ammessa
          previa deliberazione del consiglio comunale che ne  attesta
          l'interesse  pubblico  limitatamente  alle   finalita'   di
          rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo
          e di recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  fermo
          restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto
          disposto dall'articolo 31, comma  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
          agli interessati ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              3. La  deroga,  nel  rispetto  delle  norme  igieniche,
          sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente  i
          limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
          fabbricati di cui alle norme di attuazione degli  strumenti
          urbanistici generali ed esecutivi nonche'  le  destinazioni
          d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso  il  rispetto
          delle disposizioni di cui  agli  articoli  7,  8  e  9  del
          decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.». 
              «Art. 16 (Contributo per il rilascio  del  permesso  di
          costruire). - Omissis. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
                a)  all'ampiezza  ed  all'andamento  demografico  dei
          comuni; 
                b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
                c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
          urbanistici vigenti; 
                d) ai limiti e rapporti minimi  inderogabili  fissati
          in applicazione  dall'articolo  41-quinquies,  penultimo  e
          ultimo comma, della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
          successive modifiche e integrazioni,  nonche'  delle  leggi
          regionali; 
                d-bis) alla differenziazione tra  gli  interventi  al
          fine di incentivare,  in  modo  particolare  nelle  aree  a
          maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
          edilizia di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),
          anziche' quelli di nuova costruzione; 
                d-ter) alla valutazione del maggior  valore  generato
          da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o
          in    deroga.    Tale     maggior     valore,     calcolato
          dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in  misura  non
          inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte  privata
          ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto  forma
          di  contributo  straordinario,  che   attesta   l'interesse
          pubblico, in versamento finanziario, vincolato a  specifico
          centro di costo per la realizzazione di opere  pubbliche  e
          servizi  da  realizzare  nel   contesto   in   cui   ricade
          l'intervento, cessione di aree o immobili  da  destinare  a
          servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale
          od opere pubbliche. 
              4-bis. Con riferimento a quanto  previsto  dal  secondo
          periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte  salve
          le diverse  disposizioni  delle  legislazioni  regionali  e
          degli strumenti urbanistici generali comunali. 
              Omissis.». 
              «Art.  17  (Riduzione  o  esonero  dal  contributo   di
          costruzione).  -  1.  Nei  casi   di   edilizia   abitativa
          convenzionata, relativa  anche  ad  edifici  esistenti,  il
          contributo afferente al permesso di  costruire  e'  ridotto
          alla sola quota degli oneri di  urbanizzazione  qualora  il
          titolare  del  permesso  si  impegni,  a   mezzo   di   una
          convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
          canoni   di   locazione   determinati   ai   sensi    della
          convenzione-tipo prevista dall'articolo 18. 
              2. Il  contributo  per  la  realizzazione  della  prima
          abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
          edilizia  residenziale  pubblica,  purche'   sussistano   i
          requisiti indicati dalla normativa di settore. 
              3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
                a)  per  gli  interventi  da  realizzare  nelle  zone
          agricole, ivi comprese  le  residenze,  in  funzione  della
          conduzione del fondo  e  delle  esigenze  dell'imprenditore
          agricolo a titolo principale,  ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
                b)  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  e  di
          ampliamento, in misura non superiore  al  20%,  di  edifici
          unifamiliari; 
                c)  per  gli  impianti,  le  attrezzature,  le  opere
          pubbliche o di interesse  generale  realizzate  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti  nonche'  per  le  opere   di
          urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
          strumenti urbanistici; 
                d) per gli interventi da realizzare in attuazione  di
          norme o di provvedimenti emanati  a  seguito  di  pubbliche
          calamita'; 
                e) per i nuovi impianti,  lavori,  opere,  modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia, nel rispetto  delle  norme  urbanistiche,  di
          tutela  dell'assetto  idrogeologico,  artistico-storica   e
          ambientale. 
              4. Per gli interventi  da  realizzare  su  immobili  di
          proprieta' dello  Stato,  nonche'  per  gli  interventi  di
          manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma  2,
          lettera a) (ora il  riferimento  corretto  dovrebbe  essere
          all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6-bis - n.d.r.),
          qualora comportanti  aumento  del  carico  urbanistico,  il
          contributo di costruzione  e'  commisurato  alla  incidenza
          delle sole opere di urbanizzazione, purche'  ne  derivi  un
          aumento della superficie calpestabile. 
              4-bis.  Al  fine  di  agevolare   gli   interventi   di
          rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento
          energetico, messa in sicurezza sismica e  contenimento  del
          consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di  recupero
          e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
          contributo  di  costruzione  e'  ridotto  in   misura   non
          inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle
          tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'
          di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del   contributo   di
          costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.». 
              «Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie  alle  norme   relative   all'efficienza
          energetica. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro  90
          giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
          sono definiti i requisiti  igienico-sanitari  di  carattere
          prestazionale degli edifici. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria, e formula  una  proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
          Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
          comunque denominati, resi da  amministrazioni  diverse,  si
          procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi  di  cui  al  medesimo
          comma,  la  determinazione  motivata  di  conclusione   del
          procedimento, assunta nei termini di cui agli  articoli  da
          14 e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e', ad ogni effetto,  titolo  per
          la realizzazione dell'intervento.  Il  termine  di  cui  al
          primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano   all'accoglimento   della   domanda,    ai    sensi
          dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990,  e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  da  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi  restando
          gli effetti comunque prodotti dal  silenzio,  lo  sportello
          unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via  telematica,
          entro quindici  giorni  dalla  richiesta  dell'interessato,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento,  in  assenza  di  richieste  di  integrazione
          documentale o istruttorie inevase  e  di  provvedimenti  di
          diniego;  altrimenti,  nello   stesso   termine,   comunica
          all'interessato che tali atti sono intervenuti. 
              9. 
              10. 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,  comma
          7, e' di settantacinque giorni dalla data di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.». 
              «Art.  22  (Interventi   subordinati   a   segnalazione
          certificata di inizio attivita'). -  1.  Sono  realizzabili
          mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
          di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          nonche' in  conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti
          urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina
          urbanistico-edilizia vigente: 
                a) gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
          le parti strutturali dell'edificio oi prospetti; 
                b)  gli  interventi  di  restauro  e  di  risanamento
          conservativo di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
                c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
          all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  diversi  da  quelli
          indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). 
              Omissis.». 
              «Art.   23-ter   (Mutamento   d'uso    urbanisticamente
          rilevante). - 1. Salva diversa previsione  da  parte  delle
          leggi  regionali,  costituisce  mutamento  rilevante  della
          destinazione d'uso ogni forma di utilizzo  dell'immobile  o
          della  singola  unita'  immobiliare   diversa   da   quella
          originaria, ancorche' non accompagnata  dall'esecuzione  di
          opere edilizie, purche' tale da  comportare  l'assegnazione
          dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad  una
          diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: 
                a) residenziale; 
                a-bis) turistico-ricettiva; 
                b) produttiva e direzionale; 
                c) commerciale; 
                d) rurale. 
              2. La destinazione d'uso  dell'immobile  o  dell'unita'
          immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
          all'articolo 9-bis, comma 1-bis. 
              3. Le  regioni  adeguano  la  propria  legislazione  ai
          principi di cui al presente articolo entro  novanta  giorni
          dalla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Decorso  tale
          termine, trovano applicazione diretta le  disposizioni  del
          presente articolo. Salva diversa previsione da parte  delle
          leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali,  il
          mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa
          categoria funzionale e' sempre consentito.». 
              «Art.  24  (Agibilita').  -  1.  La  sussistenza  delle
          condizioni  di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio
          energetico degli edifici  e  degli  impianti  negli  stessi
          installati, valutate secondo quanto  dispone  la  normativa
          vigente, nonche'  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
          presentato e la  sua  agibilita'  sono  attestati  mediante
          segnalazione certificata. 
              2.  Ai  fini  dell'agibilita',  entro  quindici  giorni
          dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
          soggetto titolare del permesso di costruire, o il  soggetto
          che ha presentato la segnalazione certificata di inizio  di
          attivita', o i loro successori  o  aventi  causa,  presenta
          allo  sportello  unico  per  l'edilizia   la   segnalazione
          certificata, per i seguenti interventi: 
                a) nuove costruzioni; 
                b)  ricostruzioni   o   sopraelevazioni,   totali   o
          parziali; 
                c) interventi sugli  edifici  esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
              3. La mancata  presentazione  della  segnalazione,  nei
          casi indicati al comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
              4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata
          puo' riguardare anche: 
                a)  singoli  edifici   o   singole   porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
                b)  singole   unita'   immobiliari,   purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale. 
              5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4
          e' corredata dalla seguente documentazione: 
                a) attestazione del direttore dei lavori  o,  qualora
          non nominato, di un professionista abilitato  che  assevera
          la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
                b)   certificato   di   collaudo   statico   di   cui
          all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al  comma
          8-bis del  medesimo  articolo,  dichiarazione  di  regolare
          esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
                c)   dichiarazione   di   conformita'   delle   opere
          realizzate   alla   normativa   vigente   in   materia   di
          accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
          di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82; 
                d)  gli  estremi   dell'avvenuta   dichiarazione   di
          aggiornamento catastale; 
                e)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice,   che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico prescritte  dalla  disciplina  vigente
          ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. 
              6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2  e  4
          puo' essere  iniziato  dalla  data  di  presentazione  allo
          sportello  unico   della   segnalazione   corredata   della
          documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
          commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              7. Le Regioni, le Province  autonome,  i  Comuni  e  le
          Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
          disciplinano le modalita' di effettuazione  dei  controlli,
          anche a campione e comprensivi dell'ispezione  delle  opere
          realizzate. 
              7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
          presentata,  in  assenza  di  lavori,  per   gli   immobili
          legittimamente   realizzati   privi   di   agibilita'   che
          presentano i requisiti definiti con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.». 
              «Art. 34 (Interventi eseguiti in  parziale  difformita'
          dal permesso di costruire). - 1. Gli interventi e le  opere
          realizzati  in  parziale  difformita'   dal   permesso   di
          costruire sono rimossi  o  demoliti  a  cura  e  spese  dei
          responsabili dell'abuso entro il  termine  congruo  fissato
          dalla relativa ordinanza del dirigente o  del  responsabile
          dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o  demoliti
          a cura del comune  e  a  spese  dei  medesimi  responsabili
          dell'abuso. 
              2.  Quando  la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza
          pregiudizio  della  parte  eseguita  in   conformita',   il
          dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  applica   una
          sanzione pari al doppio del costo di produzione,  stabilito
          in base alla legge 27 luglio  1978,  n.  392,  della  parte
          dell'opera  realizzata  in  difformita'  dal  permesso   di
          costruire, se ad uso residenziale, e  pari  al  doppio  del
          valore  venale,  determinato  a  cura  della  agenzia   del
          territorio, per le opere adibite ad usi diversi  da  quello
          residenziale. 
              2-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
          23,  comma  01,  eseguiti  in  parziale  difformita'  dalla
          segnalazione di inizio attivita'. 
              2-ter. (abrogato).». 
              «Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). - 1.
          Fermo   restando   l'obbligo   del    titolo    abilitativo
          all'intervento  edilizio,  nelle  localita'  sismiche,   ad
          eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate
          nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
          lavori  senza  preventiva  autorizzazione  del   competente
          ufficio tecnico della regione. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro  trenta  giorni
          dalla richiesta. 
              2-bis. Decorso inutilmente il  termine  per  l'adozione
          del  provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
          il silenzio assenso. Fermi restando  gli  effetti  comunque
          prodotti dal silenzio assenso ai sensi del  primo  periodo,
          lo sportello unico per l'edilizia rilascia,  anche  in  via
          telematica,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta
          dell'interessato,  un'attestazione  circa  il  decorso  dei
          termini  del  procedimento,  in  assenza  di  richieste  di
          integrazione  documentale  o  istruttorie  inevase   e   di
          provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
          comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. 
              3. Avverso il provvedimento relativo  alla  domanda  di
          autorizzazione  e'  ammesso  ricorso  al  presidente  della
          giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 
              4. I lavori devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.». 
              «Art. 94-bis (Disciplina degli  interventi  strutturali
          in zone sismiche). - Omissis. 
              3. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento edilizio, non  si  possono  iniziare  lavori
          relativi ad interventi "rilevanti",  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), senza preventiva autorizzazione del  competente
          ufficio tecnico della regione, in conformita'  all'articolo
          94. 
              Omissis.». 
              «Art.  103  (Vigilanza  per  l'osservanza  delle  norme
          tecniche). - 1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in
          quelle sismiche di cui all'articolo  83  gli  ufficiali  di
          polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli  uffici
          tecnici  delle  amministrazioni  statali  e  degli   uffici
          tecnici  regionali,  provinciali  e  comunali,  le  guardie
          doganali e forestali, gli  ufficiali  e  sottufficiali  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  in  generale  tutti
          gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e
          dei comuni sono tenuti  ad  accertare  che  chiunque  inizi
          costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in  possesso
          dell'autorizzazione  rilasciata  dal   competente   ufficio
          tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94. 
              2. I  funzionari  di  detto  ufficio  debbono  altresi'
          accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
          procedano in conformita'  delle  presenti  norme.  Ai  fini
          dell'esercizio   dell'attivita'   prevista   dal   presente
          articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
          o  effettuati  sulla  base  di  autorizzazione   rilasciata
          secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis. 
              3. Eguale obbligo  spetta  agli  ingegneri  e  geometri
          degli uffici tecnici succitati quando  accedano  per  altri
          incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
          coi detti incarichi.». 
              - Il decreto del Ministro per la sanita' del  5  luglio
          1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20  giugno
          1896, relativamente  all'altezza  minima  ed  ai  requisiti
          igienico-sanitari principali dei locali di abitazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  18  luglio
          1975. 
              - Il  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444
          (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di
          distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli  spazi
          destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
          spazi pubblici o riservati alle  attivita'  collettive,  al
          verde pubblico o a parcheggi, da osservare  ai  fini  della
          formazione  dei  nuovi  strumenti   urbanistici   o   della
          revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17  della
          legge n.  765  del  1967),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. 
              - Si riporta il testo dell' articolo 2  della  legge  9
          gennaio 1989, n. 13, recante Disposizioni per  favorire  il
          superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
          negli edifici privati, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          23  giugno  1989,  n.  145,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. - 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
          innovazioni da attuare negli  edifici  privati  dirette  ad
          eliminare le barriere architettoniche di  cui  all'articolo
          27, primo comma, della legge 30  marzo  1971,  n.  118,  ed
          all'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978,  n.
          384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati  e  la
          installazione  di  dispositivi  di  segnalazione   atti   a
          favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli  edifici
          privati, sono approvate dall'assemblea del  condominio,  in
          prima  o  in  seconda  convocazione,  con  le   maggioranze
          previste dal secondo comma dell'articolo  1120  del  codice
          civile. Le innovazioni di cui al presente  comma  non  sono
          considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
          dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per  la
          loro realizzazione resta fermo  unicamente  il  divieto  di
          innovazioni che possano recare pregiudizio alla  stabilita'
          o alla sicurezza del fabbricato, di  cui  al  quarto  comma
          dell'articolo 1120 del codice civile. 
              2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
          non  assuma  entro  tre  mesi  dalla  richiesta  fatta  per
          iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1,  i  portatori
          di  handicap,  ovvero  chi  ne  esercita  la  tutela  o  la
          potesta', possono installare, a proprie  spese,  servoscala
          nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e  possono
          anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al  fine
          di  rendere  piu'  agevole  l'accesso  agli  edifici,  agli
          ascensori e alle rampe dei garages. 
              3. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli  1120,
          secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  119  del   citato
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli  aventi
          diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari  importo,  nei
          seguenti casi: a) interventi di  isolamento  termico  delle
          superfici opache verticali,  orizzontali  e  inclinate  che
          interessano  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda  dell'edificio  o  dell'unita'  immobiliare   situata
          all'interno   di    edifici    plurifamiliari    che    sia
          funzionalmente  indipendente  e  disponga  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno. La detrazione  di  cui  alla
          presente lettera e' calcolata su un  ammontare  complessivo
          delle spese non superiore a euro  50.000  per  gli  edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli
          edifici   per   la   sostituzione   degli    impianti    di
          climatizzazione   invernale    esistenti    con    impianti
          centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o  la
          fornitura di acqua calda sanitaria,  a  condensazione,  con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi
          compresi gli impianti ibridi o geotermici,  anche  abbinati
          all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al  comma
          5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,  ovvero
          con impianti di microcogenerazione o a  collettori  solari,
          nonche',  esclusivamente   per   i   comuni   montani   non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti 134/279 fino
          a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto  unita'
          immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese  relative
          allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto  sostituito;
          c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu' accessi  autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione
          degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con
          impianti per  il  riscaldamento,  il  raffrescamento  o  la
          fornitura di acqua calda sanitaria,  a  condensazione,  con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi
          compresi gli impianti ibridi o geotermici,  anche  abbinati
          all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al  comma
          5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,  ovvero
          con impianti di microcogenerazione, a collettori solari  o,
          esclusivamente per le aree non metanizzate nei  comuni  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
          aventi prestazioni emissive con i  valori  previsti  almeno
          per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
          esclusivamente per i comuni montani non  interessati  dalle
          procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10  luglio
          2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
          dell'Italia  agli   obblighi   previsti   dalla   direttiva
          2008/50/CE,  l'allaccio  a  sistemi  di   teleriscaldamento
          efficiente, definiti ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,
          lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
          La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata  su
          un ammontare complessivo delle spese non superiore  a  euro
          30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza  energetica   di   cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa  previsti,per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica, dalla  legislazione  vigente,a  condizione  che
          siano  eseguiti  congiuntamente   ad   almeno   uno   degli
          interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
          sottoposto ad almeno uno dei vincoli  previsti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
          al citato comma 1 siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
          urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a  tutti
          gli interventi di cui  al  presente  comma,  anche  se  non
          eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di
          cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di  cui
          al comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione   energetica   (A.P.E.),   di    cui    135/279
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192, prima e dopo l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico
          abilitato nella forma della dichiarazione  asseverata.  Nel
          rispetto  dei  suddetti  requisiti  minimi,  sono   ammessi
          all'agevolazione, nei limiti stabiliti per  gli  interventi
          di cui ai citati commi 1  e  2,  anche  gli  interventi  di
          demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera d), del testo unico delle disposizioni  legislative
          e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  3-bis.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), le disposizioni  dei  commi  da  1  a  3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno
          2022. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013,  n.  90,l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti   e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di  cui
          al primo periodo, in caso di  cessione  del  corrispondente
          credito ad un'impresa di  assicurazione  e  di  contestuale
          stipulazione di una polizza che copre il rischio di  eventi
          calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15,  comma
          1, lettera  f-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura  del  90  per
          cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo  non
          si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica  4  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
              4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4  del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
              5. Per l'installazione di impianti solari  fotovoltaici
          connessi  alla  rete  elettrica   su   edifici   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1,  lettere  a),  b),  c)  e  d),del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  la  detrazione  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°  luglio  2020
          al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per  cento,  fino
          ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse   spese   non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
          cinque  quote   annuali   di   pari   importo,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
              6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' 136/279 subordinata alla cessione in favore del
          Gestore dei servizi energetici (GSE),con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13, comma 3, del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2003,  n.  387,  dell'energia  non  autoconsumata
          insito ovvero non condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,
          n. 162,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  2020,  n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri
          incentivi  pubblici  o  altre  forme  di  agevolazione   di
          qualsiasi  natura   previste   dalla   normativa   europea,
          nazionale e regionale, compresi i fondi di  garanzia  e  di
          rotazione di cui all'articolo  11,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  gli  incentivi  per  lo
          scambio  sul  posto  di   cui   all'articolo   25-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  Con  il
          decreto di cui al comma 9 del citato  articolo  42-bis  del
          decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro  dello  sviluppo
          economico  individua  i  limiti  e  le  modalita'  relativi
          all'utilizzo e alla valorizzazione  dell'energia  condivisa
          prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
          comma. 
              8.  Per  l'installazione  di  infrastrutture   per   la
          ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la  detrazione
          di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 90, e'  riconosciuta  nella  misura  del  110  per
          cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque  quote
          annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia
          eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini;  b)
          dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell'esercizio  di
          attivita'  di  impresa,  arti  e  professioni,  su   unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma  10;  c)  dagli
          Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque  denominati
          nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei
          predetti Istituti, istituiti nella forma  di  societa'  che
          rispondono  ai  requisiti  della  legislazione  europea  in
          materia di «in house providing» per  interventi  realizzati
          su immobili, di loro proprieta' ovvero  gestiti  per  conto
          dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale  pubblica;  d)
          dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa,  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati  in  godimento  ai  propri  soci.  d-bis)   dalle
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460, dalle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nei
          registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto  1991,
          n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte
          nel registro nazionale e nei  registri  regionali  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   previsti
          dall'articolo 7 della legge 7 dicembre  2000,  n.  383;  e)
          dalle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
          iscritte nel registro istituito ai sensi  dell'articolo  5,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  luglio
          1999, n. 242, limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli
          immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
              10. I soggetti di cui al comma 9, lettera  b),  possono
          beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a  3  per
          gli interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'
          immobiliari,  fermo  restando   il   riconoscimento   delle
          detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
          dell'edificio. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto  alla  detrazione   d'imposta   per   gli   137/279
          interventi  di  cui  al  presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997. 
              12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di
          cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente  articolo,  i  tecnici
          abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai
          decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,  n.  90,  e  la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione   agli   interventi    agevolati.    Una    copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; b) per gli  interventi  di
          cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della
          riduzione   del   rischio   sismico   e'   asseverata   dai
          professionisti incaricati della progettazione  strutturale,
          della direzione dei lavori delle strutture e  del  collaudo
          statico, secondo le  rispettive  competenze  professionali,
          iscritti  agli  ordini  o  ai  collegi   professionali   di
          appartenenza, in base alle  disposizioni  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del  28
          febbraio  2017.  I  professionisti   incaricati   attestano
          altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute
          in relazione agli interventi  agevolati.  Il  soggetto  che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto  di  cui  al  comma  13,  lettera  a).  Nelle  more
          dell'adozione del predetto  decreto,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni  138/279  rilasciate  e  agli  importi  degli
          interventi   oggetto   delle   predette   attestazioni    o
          asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al
          fine di garantire ai propri clienti  e  al  bilancio  dello
          Stato il risarcimento  dei  danni  eventualmente  provocati
          dall'attivita'   prestata.   La   non   veridicita'   delle
          attestazioni o  asseverazioni  comporta  la  decadenza  dal
          beneficio. Si applicano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al  controllo
          sull'osservanza  della  presente  disposizione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
              15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1°  gennaio  2020:  a)  il
          secondo, il terzo e il quarto  periodo  del  comma  1  sono
          soppressi; b) dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:
          «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al  50
          per cento per le spese,  sostenute  dal  1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione». 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle  configurazioni  di  cui   all'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione 139/279 degli impianti di  cui  al  comma
          16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma  5  si  applica
          alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima  di
          20 kW e per la quota di spesa corrispondente  alla  potenza
          eccedente   20   kW   spetta   la   detrazione    stabilita
          dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  nel  limite  massimo  di   spesa
          complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6 milioni  di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 15 e 23 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
              «Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del  permesso
          di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati
          i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 
              2. Il termine per l'inizio dei lavori non  puo'  essere
          superiore ad un anno dal rilascio  del  titolo;  quello  di
          ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
          non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori.  Decorsi
          tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
          eseguita, tranne che, anteriormente  alla  scadenza,  venga
          richiesta una proroga. La proroga  puo'  essere  accordata,
          con  provvedimento  motivato,   per   fatti   sopravvenuti,
          estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
          considerazione della mole dell'opera da  realizzare,  delle
          sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,  o  di
          difficolta'   tecnico-esecutive   emerse    successivamente
          all'inizio dei lavori, ovvero quando  si  tratti  di  opere
          pubbliche  il  cui  finanziamento  sia  previsto  in   piu'
          esercizi finanziari. 
              2-bis.  La  proroga  dei   termini   per   l'inizio   e
          l'ultimazione dei lavori e' comunque  accordata  qualora  i
          lavori  non  possano  essere  iniziati   o   conclusi   per
          iniziative    dell'amministrazione     o     dell'autorita'
          giudiziaria rivelatesi poi infondate. 
              3. La realizzazione  della  parte  dell'intervento  non
          ultimata nel termine stabilito e' subordinata  al  rilascio
          di nuovo permesso per le opere ancora  da  eseguire,  salvo
          che  le  stesse  non  rientrino  tra  quelle   realizzabili
          mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'  ai
          sensi  dell'articolo   22.   Si   procede   altresi',   ove
          necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
              4. Il  permesso  decade  con  l'entrata  in  vigore  di
          contrastanti previsioni urbanistiche, salvo  che  i  lavori
          siano gia' iniziati e vengano completati entro  il  termine
          di tre anni dalla data di inizio.». 
              «Art.  23  (Interventi   subordinati   a   segnalazione
          certificata  di  inizio  di  attivita'  in  alternativa  al
          permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
          costruire, possono essere realizzati mediante  segnalazione
          certificata di inizio di attivita': 
                a)  gli  interventi  di   ristrutturazione   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
                b)  gli  interventi  di  nuova   costruzione   o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
                c) gli interventi di nuova costruzione qualora  siano
          in diretta esecuzione  di  strumenti  urbanistici  generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
              Gli interventi di  cui  alle  lettere  precedenti  sono
          soggetti   al   contributo   di   costruzione   ai    sensi
          dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con  legge
          gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
          inizio attivita', diversi da quelli  di  cui  alle  lettere
          precedenti,  assoggettati  al  contributo  di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
              1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
          presentare la segnalazione certificata di inizio attivita',
          almeno  trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio   dei
          lavori, presenta  allo  sportello  unico  la  segnalazione,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
              1-bis. Nei casi in cui  la  normativa  vigente  prevede
          l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti  appositi,
          ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,  con  la  sola
          esclusione dei casi  in  cui  sussistano  vincoli  relativi
          all'assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici   o
          culturali e degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito,  anche  derivante  dal   gioco,
          nonche'  di  quelli  previsti  dalla   normativa   per   le
          costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli  imposti  dalla
          normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti  dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni   di   tecnici   abilitati   relative   alla
          sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla
          legge, dagli strumenti urbanistici approvati o  adottati  e
          dai  regolamenti  edilizi,  da  produrre  a  corredo  della
          documentazione di  cui  al  comma  1,  salve  le  verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              1-ter.  La  denuncia,  corredata  delle  dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
          al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. La segnalazione certificata di inizio  attivita'  e'
          corredata  dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende
          affidare i lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di
          efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
          ultimata   dell'intervento   e'   subordinata    a    nuova
          segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
          allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
              3.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela  compete,  anche  in  via  di  delega,  alla  stessa
          amministrazione comunale, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
              4.  Nel  caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela non compete  all'amministrazione  comunale,  ove  il
          parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
          allegato alla segnalazione, il competente ufficio  comunale
          convoca una conferenza di servizi ai sensi  degli  articoli
          14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  1
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la segnalazione e' priva di effetti. 
              5. La sussistenza del titolo e' provata  con  la  copia
          della segnalazione certificata di inizio attivita'  da  cui
          risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
          di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
              7. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          segnalazione    certificata    di     inizio     attivita'.
          Contestualmente     presenta     ricevuta     dell'avvenuta
          presentazione della variazione catastale  conseguente  alle
          opere realizzate ovvero dichiarazione  che  le  stesse  non
          hanno comportato modificazioni del classamento. In  assenza
          di tale  documentazione  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'articolo 37, comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  17
          agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n.244: 
              «Art.  28  (Lottizzazione  di   aree).   -   1.   Prima
          dell'approvazione  del  piano  regolatore  generale  o  del
          programma di fabbricazione di  cui  all'articolo  34  della
          presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei
          terreni a scopo edilizio. 
              2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione  ed
          in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
          non sia  stato  approvato  il  piano  particolareggiato  di
          esecuzione, la lottizzazione di terreno  a  scopo  edilizio
          puo' essere autorizzata dal Comune previo  nulla  osta  del
          provveditore regionale alle  opere  pubbliche,  sentita  la
          Sezione  urbanistica  regionale,  nonche'   la   competente
          Soprintendenza. 
              3. (omissis) 
              4. (omissis) 
              5.  L'autorizzazione  comunale  e'   subordinata   alla
          stipula di una convenzione,  da  trascriversi  a  cura  del
          proprietario, che preveda: 
                1) la cessione gratuita  entro  termini  prestabiliti
          delle  aree  necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre
          1964, n. 847,  nonche'  la  cessione  gratuita  delle  aree
          necessarie per le opere di  urbanizzazione  secondaria  nei
          limiti di cui al successivo n 2; 
                2) l'assunzione, a  carico  del  proprietario,  degli
          oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria  e  di
          una quota parte delle opere  di  urbanizzazione  secondaria
          relative alla lottizzazione o di  quelle  opere  che  siano
          necessarie per allacciare la zona ai pubblici  servizi;  la
          quota e' determinata  in  proporzione  all'entita'  e  alle
          caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
                3) i termini non superiori  ai  dieci  anni  entro  i
          quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di  cui
          al precedente paragrafo; 
                4) congrue  garanzie  finanziarie  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dalla convenzione. 
              6.   La   convenzione   deve   essere   approvata   con
          deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. 
              6-bis. L'attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
          convenzioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  degli
          accordi similari  comunque  denominati  dalla  legislazione
          regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per  fasi
          e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio  funzionale
          nella  convenzione  saranno  quantificati  gli   oneri   di
          urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
          le relative  garanzie  purche'  l'attuazione  parziale  sia
          coerente con l'intera area oggetto d'intervento. 
              7. Il rilascio delle licenze edilizie  nell'ambito  dei
          singoli   lotti   e'    subordinato    all'impegno    della
          contemporanea  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative ai lotti stessi. 
              8. 9. 10. (omissis) 
              11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione  e
          in quelli dotati di piano regolatore generale anche se  non
          si   e'    provveduto    alla    formazione    del    piano
          particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta'  di
          invitare i proprietari delle  aree  fabbricabili  esistenti
          nelle singole zone a presentare entro  congruo  termine  un
          progetto di lottizzazione delle aree stesse.  Se  essi  non
          aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio. 
              12. Il  progetto  di  lottizzazione  approvato  con  le
          modificazioni che l'autorita' comunale  abbia  ritenuto  di
          apportare e' notificato per mezzo  del  messo  comunale  ai
          proprietari  delle   aree   fabbricabili   con   invito   a
          dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
          Ove manchi tale accettazione, il  sindaco  ha  facolta'  di
          variare il progetto di lottizzazione  in  conformita'  alle
          richieste    degli    interessati    o     di     procedere
          all'espropriazione delle aree.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art.  30  (Semplificazioni  in  materia  edilizia).  -
          omissis. 
              3-bis. Il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio e  fine  lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n.  1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque
          nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
          dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 
              omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 21, 106 e  146
          del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali  le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private senza  fine  di  lucro,  che  presentano  interesse
          artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono  un  interesse  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare, della letteratura,  dell'arte  e  della
          cultura   in    genere,    ovvero    quali    testimonianze
          dell'identita' e della storia delle istituzioni  pubbliche,
          collettive o religiose; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti,  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali,  rivestono  come  complesso  un
          eccezionale interesse artistico o storico. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l)  le  tipologie  di  architettura   rurale   aventi
          interesse storico od etnoantropologico quali  testimonianze
          dell'economia rurale tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre cinquanta anni.». 
              «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -  1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                a)  la  demolizione  delle  cose   costituenti   beni
          culturali, anche con successiva ricostituzione; 
                b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,   dei   beni
          culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                d) lo scarto dei documenti degli archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                e) il trasferimento ad altre  persone  giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi di soggetti giuridici privati. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati    dal    richiedente,    e    puo'    contenere
          prescrizioni.». 
              «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1.  Il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
          abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la  loro
          destinazione culturale, a singoli richiedenti. 
              2.  Per  i  beni   in   consegna   al   Ministero,   il
          soprintendente determina  il  canone  dovuto  e  adotta  il
          relativo provvedimento.». 
              «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi  titolo  di  immobili  e
          aree  oggetto  degli  atti  e  dei  provvedimenti  elencati
          all'articolo 157, oggetto di proposta  formulata  ai  sensi
          degli articoli 138 e 141, tutelati ai  sensi  dell'articolo
          142, ovvero sottoposti  a  tutela  dalle  disposizioni  del
          piano  paesaggistico,   non   possono   distruggerli,   ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo dei beni indicati al comma  1,  hanno  l'obbligo  di
          sottoporre alla regione  o  all'ente  locale  al  quale  la
          regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
          opere   che    intendano    eseguire,    corredati    della
          documentazione prevista, al fine di ottenere la  preventiva
          autorizzazione. 
              3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto  legislativo,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni, e' individuata la documentazione  necessaria
          alla  verifica  di   compatibilita'   paesaggistica   degli
          interventi proposti. 
              4. La domanda di autorizzazione dell'intervento  indica
          lo stato attuale del  bene  interessato,  gli  elementi  di
          valore paesaggistico presenti, gli  impatti  sul  paesaggio
          delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
          e di compensazione necessari. 
              5.  L'amministrazione  competente,  nell'esaminare   la
          domanda  di   autorizzazione,   verifica   la   conformita'
          dell'intervento  alle  prescrizioni  contenute  nei   piani
          paesaggistici e ne accerta: 
                a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici
          riconosciuti dal vincolo; 
                b)  la  congruita'  con   i   criteri   di   gestione
          dell'immobile o dell'area; 
                c)  la  coerenza  con  gli  obiettivi   di   qualita'
          paesaggistica. 
              6.  L'amministrazione,  accertata   la   compatibilita'
          paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere  della
          commissione per il paesaggio, entro il termine di  quaranta
          giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la  proposta
          di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla  relativa
          documentazione,  alla  competente  soprintendenza,  dandone
          notizia  agli  interessati.   Tale   ultima   comunicazione
          costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,  ai
          sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.  241.
          Qualora l'amministrazione verifichi che  la  documentazione
          allegata non corrisponde a  quella  prevista  al  comma  3,
          chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto
          termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella
          di     ricezione     della     documentazione.      Qualora
          l'amministrazione     ritenga     necessario      acquisire
          documentazione ulteriore  rispetto  a  quella  prevista  al
          comma 3, ovvero  effettuare  accertamenti,  il  termine  e'
          sospeso, per una sola volta,  dalla  data  della  richiesta
          fino a quella di  ricezione  della  documentazione,  ovvero
          dalla   data   di   comunicazione   della   necessita'   di
          accertamenti fino a quella di effettuazione  degli  stessi,
          per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 
              7.  La  soprintendenza  comunica  il  parere  entro  il
          termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
          proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il  termine
          per l'acquisizione  del  parere,  l'amministrazione  assume
          comunque  le  determinazioni  in  merito  alla  domanda  di
          autorizzazione. 
              8.   L'autorizzazione   e'    rilasciata    o    negata
          dall'amministrazione competente entro il termine  di  venti
          giorni dalla ricezione del parere  della  soprintendenza  e
          costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
          degli altri titoli legittimanti  l'intervento  edilizio.  I
          lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. 
              9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma  8,
          e'   data   facolta'   agli   interessati   di   richiedere
          l'autorizzazione alla regione, che provvede anche  mediante
          un commissario ad acta entro il termine di sessanta  giorni
          dalla data di ricevimento della  richiesta.  Qualora  venga
          ritenuto necessario acquisire  documentazione  ulteriore  o
          effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola
          volta fino alla  data  di  ricezione  della  documentazione
          richiesta ovvero fino  alla  data  di  effettuazione  degli
          accertamenti. Laddove la regione non  abbia  affidato  agli
          enti locali la competenza al  rilascio  dell'autorizzazione
          paesaggistica, la richiesta di rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata alla competente soprintendenza. 
              10. L'autorizzazione paesaggistica: 
                a) diventa efficace dopo il decorso di  venti  giorni
          dalla sua emanazione; 
                b) e'  trasmessa  in  copia,  senza   indugio,   alla
          soprintendenza che  ha  emesso  il  parere  nel  corso  del
          procedimento, nonche', unitamente al parere,  alla  regione
          ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita'  montana
          e all'ente parco nel cui territorio si trova  l'immobile  o
          l'area sottoposti al vincolo; 
                c)  non   puo'   essere   rilasciata   in   sanatoria
          successivamente alla realizzazione, anche  parziale,  degli
          interventi. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e'  impugnabile  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni ambientaliste portatrici di interessi  diffusi
          individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8  luglio
          1986, n. 349 e  da  qualsiasi  altro  soggetto  pubblico  o
          privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso  anche
          se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
          ricorrente dichiari di rinunciare  o  di  non  avervi  piu'
          interesse.  Le  sentenze  e  le  ordinanze  del   Tribunale
          amministrativo regionale possono essere  impugnate  da  chi
          sia  legittimato  a  ricorrere   avverso   l'autorizzazione
          paesaggistica, anche se non abbia proposto  il  ricorso  di
          primo grado. 
              12.  Presso  ogni  comune  e'  istituito   un   elenco,
          aggiornato  almeno  ogni   sette   giorni   e   liberamente
          consultabile, in cui e' indicata la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione paesaggistica, con  la  annotazione
          sintetica del relativo oggetto e  con  la  precisazione  se
          essa sia stata rilasciata in difformita' dal  parere  della
          soprintendenza.    Copia    dell'elenco    e'     trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio  delle  funzioni   di   vigilanza   di   cui
          all'articolo 155. 
              13. Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed estrazione. 
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  autorizzazioni   per   le   attivita'   di
          coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano
          ferme le  potesta'  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio ai sensi della normativa in  materia,
          che  sono  esercitate  tenendo  conto   delle   valutazioni
          espresse, per  quanto  attiene  ai  profili  paesaggistici,
          dalla competente soprintendenza.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n.229, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Procedura per la concessione  e  l'erogazione
          dei  contributi).  -  1.  Fuori   dei   casi   disciplinati
          dall'articolo 8, comma  4,  l'istanza  di  concessione  dei
          contributi e' presentata dai soggetti  legittimati  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  all'ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione territorialmente competente  unitamente  alla
          richiesta del titolo abilitativo  necessario  in  relazione
          alla tipologia  dell'intervento  progettato.  Alla  domanda
          sono obbligatoriamente allegati, oltre alla  documentazione
          necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
                a) scheda AeDES  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
          redatta a norma del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  maggio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  anche  da  parte  del
          personale tecnico del  Comune  o  da  personale  tecnico  e
          specializzato di supporto al Comune appositamente  formato,
          senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
                b)  relazione   tecnica   asseverata   a   firma   di
          professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale  di
          cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
          diretta dei danni esistenti  agli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1; 
                c)   progetto   degli   interventi   proposti,    con
          l'indicazione   delle   attivita'   di   ricostruzione    e
          riparazione  necessarie   nonche'   degli   interventi   di
          miglioramento sismico previsti  riferiti  all'immobile  nel
          suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da
          cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
                d) lettera abrogata dalla legge 27 dicembre 2017,  n.
          205. 
              2.  All'esito  dell'istruttoria  sulla   compatibilita'
          urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della
          vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
          ai  sensi  dell'articolo   20   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi  di
          cui  agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
          conformita' urbanistica  e'  attestata  dal  professionista
          abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli  edilizi
          legittimi   dell'edificio   preesistente,   l'assenza    di
          procedure  sanzionatorie   o   di   sanatoria   in   corso,
          l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.  Nei
          comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli  interventi
          di ricostruzione di edifici privati in  tutto  o  in  parte
          lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza  di
          demolizione per pericolo  di  crollo,  sono  in  ogni  caso
          realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di  cui
          all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge  24  ottobre
          2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          dicembre 2019, n. 156 ,anche con riferimento alle modifiche
          dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. 
              3. L'ufficio speciale per la  ricostruzione,  ovvero  i
          comuni nei casi previsti dal comma 4-bis  dell'articolo  3,
          verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo
          importo, trasmettono al vice  commissario  territorialmente
          competente  la  proposta  di  concessione  del   contributo
          medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
              4. Il vice commissario  o  suo  delegato  definisce  il
          procedimento con  decreto  di  concessione  del  contributo
          nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
          risorse disponibili. 
              5.  La  struttura  commissariale  procede  con  cadenza
          mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
          sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
          a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio   dei
          beneficiari in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dei
          contributi   complessivamente   concessi.   Qualora   dalle
          predette verifiche  emerga  che  i  contributi  sono  stati
          concessi in carenza dei necessari presupposti,  ovvero  che
          gli interventi eseguiti non corrispondono a  quelli  per  i
          quali e' stato concesso il  finanziamento,  il  Commissario
          straordinario dispone l'annullamento  o  la  revoca,  anche
          parziale, del  decreto  di  concessione  dei  contributi  e
          provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
          indebitamente percepite. 
              6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
          comma  2,  sono  definiti  modalita'  e  termini   per   la
          presentazione delle domande di concessione dei contributi e
          per l'istruttoria delle relative  pratiche,  prevedendo  la
          dematerializzazione   con   l'utilizzo    di    piattaforme
          informatiche. Nei  medesimi  provvedimenti  possono  essere
          altresi' indicati ulteriori  documenti  e  informazioni  da
          produrre in allegato all'istanza di  contributo,  anche  in
          relazione   alle   diverse   tipologie   degli   interventi
          ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure  per  le
          misure da adottare in esito alle verifiche di cui al  comma
          5.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Fondo solidarieta' mutui "prima casa"). -  1.
          Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo  54,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  si
          intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma  1,  del
          medesimo decreto-legge n. 18 del 2020. 
              1-bis.  All'articolo  54,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le
          parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite  dalle
          seguenti: ", ai liberi  professionisti,  agli  imprenditori
          individuali e ai soggetti  di  cui  all'articolo  2083  del
          codice civile". 
              2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, in deroga  alla  disciplina  vigente,
          l'accesso ai benefici del  Fondo  di  cui  all'articolo  2,
          commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
          e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in  ammortamento  da
          meno di un anno. 
              2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande
          di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal
          28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e  delle
          quali  la  banca  ha  verificato  la   completezza   e   la
          regolarita' formale, la banca avvia  la  sospensione  dalla
          prima  rata   in   scadenza   successiva   alla   data   di
          presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta
          dalla  banca  la  domanda  di   sospensione,   accerta   la
          sussistenza dei presupposti e comunica  alla  banca,  entro
          venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente
          tale termine, la domanda si ritiene  comunque  accolta.  In
          caso di  esito  negativo  dell'istruttoria  comunicato  dal
          gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a
          partire dalla prima rata in scadenza successiva  alla  data
          di presentazione della domanda. 
              2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo  54
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          inserita la seguente: 
                a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  estesa
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per  mutui
          ipotecari erogati alle  predette  cooperative,  di  importo
          massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla  lettera
          b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno  il  20%
          dei soci assegnatari di immobili  residenziali  e  relative
          pertinenze si trovi,  al  momento  dell'entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, come da ultimo modificato dal presente articolo; 
                a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui  al
          comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
                  1) 6 mesi, qualora gli eventi di  cui  all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
          soci; 
                  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari compreso tra un  valore  superiore
          al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
                  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari superiore  al  40  per  cento  dei
          soci"; 
                a-quater)  l'istanza  di  sospensione  e'  presentata
          dalla   societa'   cooperativa   mutuataria   alla   banca,
          attraverso   il   modulo   pubblicato   entro   30   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma,  nel   sito
          internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
          475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  che
          riporta l'indicazione dei documenti probatori degli  eventi
          che  determinano  la  richiesta  di   sospensione,   previa
          delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
          modalita' e nei  termini  previsti  dall'atto  costitutivo,
          dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
          societa'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  stabilite  ulteriori  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter. 
              2-quater. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per  garantire
          la  funzionalita'  di   taluni   settori   della   pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge  27  luglio  2004,  n.  186,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
          - 1. Per assicurare uniformi livelli  di  sicurezza,  ferme
          restando le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, provvede, di concerto con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, alla redazione di norme tecniche,  anche
          per  la  verifica  sismica  ed  idraulica,  relative   alle
          costruzioni, nonche' alla redazione di norme  tecniche  per
          la progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche
          sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti  e
          delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. 
              2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le procedure di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  di  concerto  con  il
          Dipartimento della protezione civile. 
              2-bis. Al fine di  avviare  una  fase  sperimentale  di
          applicazione delle norme tecniche di cui  al  comma  1,  e'
          consentita, per un periodo di diciotto mesi (22) dalla data
          di entrata in  vigore  delle  stesse,  la  possibilita'  di
          applicazione, in alternativa,  della  normativa  precedente
          sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre  1971,
          n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n.  64,  e  relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 
              2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dei
          progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
          finanziati per almeno il  50  per  cento  dallo  Stato,  la
          verifica preventiva di  cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  accerta  anche  la
          conformita'  dei  progetti  alle  norme  tecniche  per   le
          costruzioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per  la
          progettazione  e  la  costruzione  degli   sbarramenti   di
          ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  26  giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  dell'8  luglio
          2014. L'esito positivo  della  verifica  di  cui  al  primo
          periodo esclude  l'applicazione  delle  previsioni  di  cui
          all'articolo 4 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  al
          capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n.  64,
          e alla sezione II del capo IV della parte  II  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380.  I
          progetti corredati dalla verifica di cui al  primo  periodo
          sono   depositati,   con   modalita'   telematica,   presso
          l'archivio    informatico     nazionale     delle     opere
          pubbliche-AINOP, di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
          stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le
          varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate  e
          i documenti di cui agli  articoli  6  e  7  della  legge  5
          novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma  6,
          ove applicabile, e 67, commi 7 e  8-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              2-quater. In relazione ai progetti di  lavori  pubblici
          di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
          per cento dallo Stato, approvati nel periodo  compreso  tra
          la data di entrata in vigore delle norme  tecniche  per  le
          costruzioni  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio
          2008, e la data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  17  gennaio
          2018, l'accertamento della conformita'  di  detti  progetti
          alle norme tecniche di cui al decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato  entro  il  31
          dicembre 2021, previa richiesta  da  parte  delle  stazioni
          appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dal
          Consiglio superiore dei lavori pubblici  per  i  lavori  di
          importo superiore a 50  milioni  di  euro  e  dai  comitati
          tecnici amministrativi istituiti  presso  i  provveditorati
          interregionali per le  opere  pubbliche  per  i  lavori  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora  il  lavoro
          pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
          elementi   di   particolare   rilevanza   e   complessita',
          l'accertamento di cui al primo periodo  e'  effettuato  dal
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su   richiesta
          motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
          pubbliche. 
              2-quinquies. In caso di esito positivo,  l'accertamento
          di cui al comma 2-quater produce i medesimi  effetti  degli
          adempimenti e dell'autorizzazione previsti  dagli  articoli
          93 e 94 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
          1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della  legge  2
          febbraio   1974,    n.    64.    I    progetti    corredati
          dall'accertamento positivo di cui al  comma  2-quater  sono
          depositati, con  modalita'  telematica,  presso  l'archivio
          informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP,  di  cui
          all'articolo 13, comma 4, del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al
          secondo periodo sono depositati le  varianti  di  carattere
          sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971,  n.  1086,
          nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile,  e  67,
          comma 7 o comma 8-ter, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».