Art. 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di
assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana,
decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo, al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal
seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di
riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti
salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle seguenti:
«e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;»;
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche,
con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita',
per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone
a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.»;
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) e' sostituito dal
seguente:
«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di
rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano
collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti»;
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita'
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;»;
d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni
di cui al secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili»;
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del
Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente
alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo
del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
2) al comma 3, le parole «nonche', nei casi di cui al comma
1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' le destinazioni d'uso ammissibili»;
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle
seguenti: «o in deroga»;
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in
sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in
misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta' di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino
alla completa esenzione dallo stesso.»;
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto,
in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti comunque prodotti
dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»;
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole «parti
strutturali dell'edificio», sono inserite le seguenti «o i
prospetti»;
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»;
m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-quater (Usi temporanei). - 1. Allo scopo di attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di
edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente
strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente
esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta'
pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse
pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione che
regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalita' di
proroga;
b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle
aree;
c) le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli
obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla
convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il
soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della
giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di
convenzione che regola l'uso temporaneo e' approvato con
deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior
dettaglio, anche in ragione di specificita' territoriali o di
esigenze contingenti a livello locale»;
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.»;
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il mancato rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'
dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.».
p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: «scritta» e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla
richiesta»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti»;
4) al comma 3, le parole: «, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2,» sono soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: «scritta» e'
soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis».
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti
igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si
considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della
presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e
la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che
possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice
civile.»;
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente
di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione
dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o
adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma
si applicano anche ai permessi di costruire per i quali
l'amministrazione competente abbia gia' accordato una proroga ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i
termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di
tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,
106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli
edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o
dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con
SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma
2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali
autorizzazioni.».
7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote di mutuo
relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino» sono
sostituite dalle seguenti: «alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le
seguenti:
«a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma
a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma
479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi
successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma
479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi
successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino
al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma
479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi
successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di
assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e
seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi
organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni
della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»;
c) il comma 2-quater e' abrogato.
7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di
lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno
il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della
verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle
previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla
verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al terzo
periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse
statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di
euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su
richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al
comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19
della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati,
con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di
carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380».
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da
destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e
universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il 31
dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante
interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di
demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o
della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al
presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di
intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo
23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso
tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 3, 6,
9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24, 34, 94, 94-bis,
e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza
tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale
in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e
alle disposizioni integrative, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti
urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori
sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla
tutela.».
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso enon comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2. 3. e 4. (commi abrogati)
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.».
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita'
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le
riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia.».
«Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di
costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi
del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.».
«Art. 14 (Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici). - 1. Il permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
la richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa
previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta
l'interesse pubblico limitatamente alle finalita' di
rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo
e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo
restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i
limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi nonche' le destinazioni
d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.».
«Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - Omissis.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi
regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al
fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a
maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
anziche' quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o
in deroga. Tale maggior valore, calcolato
dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non
inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata
ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma
di contributo straordinario, che attesta l'interesse
pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico
centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e
servizi da realizzare nel contesto in cui ricade
l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a
servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale
od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
Omissis.».
«Art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione). - 1. Nei casi di edilizia abitativa
convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il
contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i
requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonche' per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e
ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprieta' dello Stato, nonche' per gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere
all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6-bis - n.d.r.),
qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il
contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza
delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne derivi un
aumento della superficie calpestabile.
4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di recupero
e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione e' ridotto in misura non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle
tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta'
di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.».
«Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza
energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si
procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per
la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al
primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9.
10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
le parti strutturali dell'edificio oi prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Omissis.».
«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente
rilevante). - 1. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della
destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o
della singola unita' immobiliare diversa da quella
originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di
opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione
dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale
termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa
categoria funzionale e' sempre consentito.».
«Art. 24 (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto
presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante
segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei
casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata
puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4
e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato che assevera
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma
8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di
aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere
presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
«Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal permesso di costruire). - 1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformita' dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato
dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla
segnalazione di inizio attivita'.
2-ter. (abrogato).».
«Art. 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori). - 1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni
dalla richiesta.
2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque
prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.».
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali
in zone sismiche). - Omissis.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori
relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1,
lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo
94.
Omissis.».
«Art. 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche). - 1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in
quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici
tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti
gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e
dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi'
accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformita' delle presenti norme. Ai fini
dell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente
articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati
o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata
secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.».
- Il decreto del Ministro per la sanita' del 5 luglio
1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge n. 765 del 1967), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- Si riporta il testo dell' articolo 2 della legge 9
gennaio 1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 giugno 1989, n. 145, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n.
384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in
prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice
civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono
considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la
loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di
innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita'
o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma
dell'articolo 1120 del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potesta', possono installare, a proprie spese, servoscala
nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine
di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei
seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata
all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione o a collettori solari,
nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti 134/279 fino
a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui 135/279
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel
rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi
all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi
di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno
2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90,l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui
al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma
1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non
si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' 136/279 subordinata alla cessione in favore del
Gestore dei servizi energetici (GSE),con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata
insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di
qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b)
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di «in house providing» per interventi realizzati
su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci. d-bis) dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte
nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)
dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita'
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli 137/279
interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici
abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative; b) per gli interventi di
cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della
riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano
altresi' la corrispondente congruita' delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al
fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo
sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il
secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50
per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione 139/279 degli impianti di cui al comma
16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica
alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di
20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa
complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.».
«Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' in alternativa al
permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione
certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la segnalazione certificata di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e
dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
segnalazione certificata di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n.244:
«Art. 28 (Lottizzazione di aree). - 1. Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed
in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
Soprintendenza.
3. (omissis)
4. (omissis)
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
7. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi.
8. 9. 10. (omissis)
11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e
in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non
si e' provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di
invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non
aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
12. Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il sindaco ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere
all'espropriazione delle aree.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia). -
omissis.
3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque
nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 21, 106 e 146
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un
eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi
interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni
culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere
prescrizioni.».
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che
abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il
soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.».
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e
aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati
all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo
142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del
piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la
regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria
alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli
interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica
lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio
delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la
domanda di autorizzazione, verifica la conformita'
dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di gestione
dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita'
paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita'
paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della
commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta
di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone
notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione
costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione
allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3,
chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto
termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella
di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione ritenga necessario acquisire
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e'
sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta
fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero
dalla data di comunicazione della necessita' di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi,
per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine
per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume
comunque le determinazioni in merito alla domanda di
autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti
giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e
costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I
lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8,
e' data facolta' agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante
un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga
ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o
effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli
enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni
dalla sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla
soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione
ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana
e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o
l'area sottoposti al vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu'
interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale possono essere impugnate da chi
sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione
paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di
primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente
consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere della
soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle autorizzazioni per le attivita' di
coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano
ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai sensi della normativa in materia,
che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni
espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalla competente soprintendenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n.229, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi). - 1. Fuori dei casi disciplinati
dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei
contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui
all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente unitamente alla
richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione
alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione
necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1,
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del
personale tecnico del Comune o da personale tecnico e
specializzato di supporto al Comune appositamente formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di
cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui
all'articolo 1;
c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e
riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel
suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da
cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) lettera abrogata dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di
cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso,
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. Nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi
di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso
realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre
2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156 ,anche con riferimento alle modifiche
dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i
comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo
importo, trasmettono al vice commissario territorialmente
competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il
procedimento con decreto di concessione del contributo
nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza
mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
a norma del presente articolo, previo sorteggio dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle
predette verifiche emerga che i contributi sono stati
concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che
gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i
quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e
provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, sono definiti modalita' e termini per la
presentazione delle domande di concessione dei contributi e
per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme
informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da
produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in
relazione alle diverse tipologie degli interventi
ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fondo solidarieta' mutui "prima casa"). - 1.
Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma
1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si
intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle
seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori
individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del
codice civile".
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente,
l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2,
commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da
meno di un anno.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande
di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal
28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle
quali la banca ha verificato la completezza e la
regolarita' formale, la banca avvia la sospensione dalla
prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta
dalla banca la domanda di sospensione, accerta la
sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro
venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente
tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In
caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal
gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a
partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data
di presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
inserita la seguente:
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui
ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo
massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera
b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20%
dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative
pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore
della presente disposizione, nelle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo;
a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al
comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore
al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei
soci";
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quater. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche
per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e
delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi (22) dalla data
di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei
progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la
verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la
conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo
periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati, con modalita' telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le
varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e
i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici
di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, l'accertamento della conformita' di detti progetti
alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro il 31
dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di
importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati
tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita',
l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta
motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento
di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli
93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2
febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono
depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al
secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».