Art. 10 bis 
 
 
     Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive 
 
  1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (L) (Demolizione di  opere  abusive).  -  1.  In  caso  di
mancato avvio delle procedure di  demolizione  entro  il  termine  di
centottanta giorni dall'accertamento  dell'abuso,  la  competenza  e'
trasferita all'ufficio del prefetto  che  provvede  alla  demolizione
avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.  Per  la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi  del
concorso  del  Genio  militare,  previa  intesa  con  le   competenti
autorita'  militari  e  ferme  restando   le   prioritarie   esigenze
istituzionali delle Forze armate. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i  responsabili  del  comune
hanno l'obbligo di  trasferire  all'ufficio  del  prefetto  tutte  le
informazioni relative agli abusi edilizi  per  provvedere  alla  loro
demolizione».