Art. 10 bis
Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1. In caso di
mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di
centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza e'
trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione
avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del
concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti
autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze
istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune
hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione».