Art. 11 
 
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere  dal  2021.  Ai  relativi
oneri   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo. 
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando
il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.». 
  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018,  n.  130,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Successivamente all'accoglimento delle istanze  di  cui  al  periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo  spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia'  condonati,  ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione». 
  3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici   del   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229: 
              «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
                b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'articolo 5; 
                c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate; 
                d) individua gli  immobili  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2; 
                e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'articolo 14; 
                f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
                g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui
          all'articolo 34, raccordandosi con  le  autorita'  preposte
          per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
                h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
                l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti  dal
          presente  decreto  al  fine  di  verificare  l'assenza   di
          sovracompensazioni  nel  rispetto  delle  norme  europee  e
          nazionali in materia di aiuti di stato. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate  previa
          intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni   interessate
          nell'ambito  della   cabina   di   coordinamento   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, e sono  comunicate  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri. 
              3. Il Commissario straordinario realizza i  compiti  di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
              4.  Il  Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli  uffici  speciali  per  la   ricostruzione   di   cui
          all'articolo   3,   coadiuva   gli   enti   locali    nella
          progettazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
              4-bis.  Il  Commissario  straordinario   effettua   una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
              5.  I  vice  commissari,  nell'ambito   dei   territori
          interessati: 
                a)  presiedono  il  comitato  istituzionale  di   cui
          all'articolo 1, comma 6; 
                b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione; 
                c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
          pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
                d) sono responsabili dei procedimenti  relativi  alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'articolo 6; 
                e) esercitano le funzioni di  propria  competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.». 
              - Per il titolo del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2. 
              - Per il titolo  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si veda nei riferimenti normativi all'art. 8. 
              - La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
          abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea L94/65 del 28 marzo 2014. 
              - La Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014  sulle  procedure  d'appalto
          degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
          dei trasporti  e  dei  servizi  postali  e  che  abroga  la
          direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea L94/243 del 28 marzo 2014. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni  culturali).  -  1.  Per  la
          riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  o  la
          ricostruzione delle opere pubbliche e dei  beni  culturali,
          di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
          interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e)  le  Diocesi  e  i  comuni,   limitatamente   agli
          interventi   sugli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  sottoposti   alla
          giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla  lettera
          a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla
          soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                e-bis) le Universita', limitatamente agli  interventi
          sugli immobili di proprieta' e di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              1-bis. Per lo svolgimento degli interventi  di  cui  al
          comma  1  i  comuni  possono  avvalersi  in   qualita'   di
          responsabile unico del procedimento dei dipendenti  assunti
          ai sensi dell'articolo 50-bis. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          Comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute negli articoli  37,  comma
          4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per  i  quali  non  si
          siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore
          e'  svolta  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo o dagli altri soggetti  di  cui  al
          comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo. 
              3-bis. Fermo restando il protocollo di  intesa  firmato
          il 21 dicembre 2016 tra il  Commissario  straordinario  del
          Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali e per il turismo e il presidente  della
          Conferenza  episcopale  italiana   (CEI),   i   lavori   di
          competenza  delle  diocesi  e  degli   enti   ecclesiastici
          civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera  e),  di
          importo non superiore alla soglia comunitaria  per  singolo
          lavoro, seguono le procedure previste per la  ricostruzione
          privata sia per l'affidamento della progettazione  che  per
          l'affidamento dei lavori. Resta ferma la  disciplina  degli
          interventi di  urgenza  di  cui  all'articolo  15-bis.  Con
          ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
          sentiti il presidente della CEI e il Ministro  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti  le
          modalita' di attuazione  del  presente  comma,  dirette  ad
          assicurare il controllo, l'economicita'  e  la  trasparenza
          nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
          di  intervento  e  il  metodo  di  calcolo  del  costo  del
          progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, e' istituito un  tavolo
          tecnico presso la struttura commissariale per  definire  le
          procedure adeguate alla natura giuridica delle  diocesi  ai
          fini della realizzazione delle opere di  cui  al  comma  1,
          lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore
          alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
          codice di cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.
          50.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15. - omissis. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dal presente decreto-legge: 
              «Art. 25 (Definizione delle procedure di condono). - 1.
          Al fine di dare attuazione  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente capo, i Comuni di cui all'articolo  17,  comma  1,
          definiscono le istanze di condono  relative  agli  immobili
          distrutti o danneggiati  dal  sisma  del  21  agosto  2017,
          presentate ai sensi della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Per la  definizione
          delle  istanze  di  cui  al  presente   articolo,   trovano
          esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV  e
          V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
              1-bis.  Per  le  istanze  presentate   ai   sensi   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  le
          procedure di cui al comma 1 sono definite  previo  rilascio
          del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla
          tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le  istanze  di
          cui al comma 1 trova comunque applicazione  l'articolo  32,
          commi 17 e 27, lettera a), del  medesimo  decreto-legge  n.
          269 del 2003. 
              2.  I  comuni  di  cui  all'articolo   17,   comma   1,
          provvedono,  anche   mediante   l'indizione   di   apposite
          conferenze di servizi, ad  assicurare  la  conclusione  dei
          procedimenti volti  all'esame  delle  predette  istanze  di
          condono, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  lo
          stesso  termine,  le  autorita'  competenti  provvedono  al
          rilascio  del   parere   di   cui   all'articolo   32   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              3. Il procedimento per la concessione dei contributi di
          cui al presente capo e' sospeso nelle more dell'esame delle
          istanze di condono e  la  loro  erogazione  e'  subordinata
          all'accoglimento   di   dette   istanze.    Successivamente
          all'accoglimento  delle   istanze   di   cui   al   periodo
          precedente,  nel  limite  delle   risorse   stanziate,   il
          contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di
          volume gia' condonati, ma e' comunque escluso per i casi di
          demolizione e ricostruzione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
          del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza  dei  servizi  ai  cittadini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dal presente decreto-legge: 
              «Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione). - omissis. 
              4-bis. I finanziamenti agevolati in favore  di  imprese
          agricole ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei
          Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
          adottati  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  sono
          erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
          4, sul  conto  corrente  bancario  vincolato  intestato  al
          relativo beneficiario,  in  unica  soluzione  entro  il  31
          dicembre 2018, e posti in ammortamento  a  decorrere  dalla
          data di erogazione degli stessi. Alla stessa  data,  matura
          in capo al beneficiario del  finanziamento  il  credito  di
          imposta,   che e'   contestualmente   ceduto   alla   banca
          finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale  gli
          interessi dovuti, nonche' le spese una tantum  strettamente
          necessarie alla gestione  del  medesimo  finanziamento.  Le
          somme depositate sui conti correnti  bancari  vincolati  di
          cui al presente comma sono utilizzabili  sulla  base  degli
          stati di avanzamento  lavori  entro  la  data  di  scadenza
          indicata nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque entro il 31 dicembre 2021. Le somme non utilizzate
          entro la data di scadenza  di  cui  al  periodo  precedente
          ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
          revocati  i  contributi,  in  tutto   o   in   parte,   con
          provvedimento delle autorita' competenti,  sono  restituite
          in conformita' a  quanto  previsto  dalla  convenzione  con
          l'Associazione bancaria italiana di cui al comma  1,  anche
          in compensazione del credito di imposta gia' maturato. 
              omissis».