Art. 11
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque
tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle
deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria
ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di
cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso
dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per
il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando
il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore
alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure
previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia' condonati, ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione».
3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1,
comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal
presente decreto al fine di verificare l'assenza di
sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e
nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.».
- Per il titolo del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
- Per il titolo del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nei riferimenti normativi all'art. 8.
- La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L94/65 del 28 marzo 2014.
- La Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L94/243 del 28 marzo 2014.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'articolo 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma
4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si
siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore
e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al
comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo di intesa firmato
il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di
importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo
lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione
privata sia per l'affidamento della progettazione che per
l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli
interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis. Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le
modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad
assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza
nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita'
di intervento e il metodo di calcolo del costo del
progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo
tecnico presso la struttura commissariale per definire le
procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai
fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1,
lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore
alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15. - omissis.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 25 (Definizione delle procedure di condono). - 1.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al
presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1,
definiscono le istanze di condono relative agli immobili
distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017,
presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione
delle istanze di cui al presente articolo, trovano
esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e
V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio
del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di
cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32,
commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n.
269 del 2003.
2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1,
provvedono, anche mediante l'indizione di apposite
conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei
procedimenti volti all'esame delle predette istanze di
condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo
stesso termine, le autorita' competenti provvedono al
rilascio del parere di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di
cui al presente capo e' sospeso nelle more dell'esame delle
istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata
all'accoglimento di dette istanze. Successivamente
all'accoglimento delle istanze di cui al periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il
contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di
volume gia' condonati, ma e' comunque escluso per i casi di
demolizione e ricostruzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dal presente decreto-legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione). - omissis.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2021. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
omissis».