Art. 11 bis
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «, sulla base del progetto
definitivo,» sono soppresse;
b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: «a cura di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2».
2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 3-bis e
3-bis.1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. - 3.1 (omissis)
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto ad almeno cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto.
In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici
iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque
operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla
base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' individuare, con specifica motivazione,
gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di
importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti
periodi, acura di soggetti attuatori di cui al comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e
2, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i
limiti della soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis
del presente articolo.
3-ter. - 11. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. - 3.
(omissis)
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il
differimento del termine previsto dal primo periodo,
comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario
straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del
termine di cui al periodo precedente al termine perentorio
del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree
perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e),
qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile,
la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o
dalla data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. (omissis).».