Art. 11 bis 
 
 
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 
 
  1. All'articolo 14 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  3-bis,  le  parole:  «,  sulla  base  del  progetto
definitivo,» sono soppresse; 
    b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole:  «a  cura  di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a cura  dei  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2». 
  2. All'articolo 8, comma 4, terzo  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, commi  3-bis  e
          3-bis.1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. - 3.1 (omissis) 
              3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
          piani  previsti  dalla   lettera   a-bis)   del   comma   2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura di cui all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
          6, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione, l'invito, contenente l'indicazione  dei  criteri
          di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto ad almeno cinque
          operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia  degli
          esecutori prevista dall'articolo 30 del  presente  decreto.
          In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici
          iscritti nella predetta  Anagrafe,  l'invito  previsto  dal
          terzo  periodo  deve  essere  rivolto  ad   almeno   cinque
          operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi  tenuti  dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  52  e  seguenti,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda  di
          iscrizione  nell'Anagrafe  antimafia  di  cui   al   citato
          articolo  30.  Si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono  affidati  sulla
          base della valutazione  delle  offerte  effettuata  da  una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite  dall'articolo  216,  comma   12,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle
          lettere a), b), c), d)  e  f)  del  comma  2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi   dell'articolo   2,   comma   2,   il    Commissario
          straordinario puo' individuare, con specifica  motivazione,
          gli interventi, inseriti  in  detti  piani,  che  rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
          1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63  del  6
          settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di  proprieta'
          del Fondo edifici di culto si considerano in ogni  caso  di
          importanza essenziale ai fini della ricostruzione.  Per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   ai   precedenti
          periodi, acura  di  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma
          3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e
          2, possono applicarsi, fino alla  scadenza  della  gestione
          commissariale di cui all'articolo 1, comma 4,  ed  entro  i
          limiti  della  soglia   di   rilevanza   europea   di   cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal  comma  3-bis
          del presente articolo. 
              3-ter. - 11. (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  4,  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. - 3.
          (omissis) 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei  contributi  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.   Con
          ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 2, il Commissario straordinario puo'  disporre  il
          differimento  del  termine  previsto  dal  primo   periodo,
          comunque non oltre il  31  dicembre  2019.  Il  commissario
          straordinario puo' disporre un ulteriore  differimento  del
          termine di cui al periodo precedente al termine  perentorio
          del 30 novembre 2020.  Per  gli  edifici  siti  nelle  aree
          perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera  e),
          qualora l'intervento non sia immediatamente  autorizzabile,
          la   documentazione   richiesta   va    depositata    entro
          centocinquanta giorni  dalla  data  di  approvazione  degli
          strumenti urbanistici attuativi di cui  all'articolo  11  o
          dalla  data  di  approvazione  della  deperimetrazione  con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato. 
              5. (omissis).».