Art. 5 Validita' del corso pratico 1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, e' valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami. 2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore. 3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validita' della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, puo' riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l'indicazione della producibilita' massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.