Art. 5 
 
                     Validita' del corso pratico 
 
  1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, e' valida
per la partecipazione ad una sola sessione di esami. 
  2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso  si
verifichino variazioni riguardanti  il  generatore  di  vapore  o  il
formatore, le stesse devono  essere  riportate  nella  documentazione
relativa al corso da parte del soggetto formatore. 
  3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validita' della
parte pratica, tra la data di completamento del  corso  e  quella  di
presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo
di tempo superiore ad un anno. 
  4. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, puo'  riconoscere,  ai  fini  del
conseguimento della parte pratica  del  corso,  il  periodo  compiuto
all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo  di
servizio e l'indicazione della producibilita' massima continua o,  in
mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di  vapore
devono risultare  dalla  documentazione  rilasciata  da  un'autorita'
competente in  un  altro  Stato  membro,  designata  ai  sensi  delle
disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative  di  tale
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
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