Art. 6 
 
              Corso pratico e formazione supplementare 
 
  1. In caso di mancato superamento dell'esame  di  cui  all'art.  8,
ferma restando la  validita'  della  parte  teorica  del  corso  gia'
seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione  di  esami
deve frequentare un corso  supplementare  di  carattere  pratico.  La
durata di tale corso e' equivalente alla  meta'  della  durata  della
parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si
intende conseguire. 
  2.  Il  corso  supplementare  deve  essere  effettuato  secondo  le
modalita' previste nell'allegato II al presente decreto.