Art. 6 Corso pratico e formazione supplementare 1. In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8, ferma restando la validita' della parte teorica del corso gia' seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso e' equivalente alla meta' della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire. 2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalita' previste nell'allegato II al presente decreto.