Art. 8 
 
                      La domanda di iscrizione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  disciplinano  il
procedimento di iscrizione nel RUNTS degli  enti  senza  personalita'
giuridica che non  intendano  conseguirla,  per  le  sezioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f)  e  g)  del  presente
decreto, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Codice.  Nel  caso
di enti della protezione civile,  le  iscrizioni  sono  disposte  nel
rispetto di quanto  previsto  dall'art.  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalita' per la predisposizione
e l'invio telematico  dell'istanza  di  iscrizione  sono  specificate
nell'allegato tecnico A. 
  2. La domanda di iscrizione nel RUNTS  ai  sensi  del  comma  1  e'
presentata dal rappresentante  legale  dell'ente  o,  su  mandato  di
quest'ultimo, dal rappresentante legale della  rete  associativa  cui
l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato e' allegato alla domanda
unitamente all'attestazione di adesione  dell'ente  interessato  alla
rete   associativa   rilasciata   dal   rappresentante   legale    di
quest'ultima. 
  3. La domanda di iscrizione e' presentata all'Ufficio del  Registro
unico nazionale della regione  o  della  provincia  autonoma  in  cui
l'ente ha la sede legale, salvo quanto previsto dall'art.  10,  comma
4. 
  4. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46,  comma
1, lettera e), del  Codice,  la  domanda  e'  presentata  all'Ufficio
statale del RUNTS. 
  5. Alla domanda di iscrizione sono allegati: 
    a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non  siano  in  grado  di
depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di
particolari motivi idonei a  giustificarne  l'irrecuperabilita',  gli
stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma  di
dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilita'  effettuata  ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate; 
    c) per gli enti  gia'  esercitanti  l'attivita'  da  uno  o  piu'
esercizi,  rispettivamente  l'ultimo  o  gli   ultimi   due   bilanci
consuntivi approvati,  se  disponibili,  unitamente  alle  copie  dei
verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione; 
    d)  in  caso  di  affiliazione  ad  una  rete  associativa,   una
attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal  rappresentante
legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato  a  piu'
reti, dovra' essere allegata un'attestazione per ciascuna rete. 
  6.  Le  domande  di  iscrizione,  quando  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'ente,  sono  dichiarazioni  effettuate  ai  sensi
degli  articoli  46,  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000. Dalla domanda di  iscrizione,  salvo  che
nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente,  anche
attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che  si  avvalgono
del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le
modalita' indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale
dell'ente interessato, o nel  caso  di  dichiarazioni,  dai  soggetti
interessati, ai sensi degli articoli 46, 47  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le seguenti informazioni
generali: 
    a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si  richiede
l'iscrizione; 
    b) la denominazione, che dovra' essere formata  nel  rispetto  di
quanto previsto  dal  Codice,  anche  con  riferimento  alle  singole
tipologie di enti del Terzo settore; 
    c) il codice fiscale; 
    d) l'eventuale partita IVA; 
    e) la forma giuridica; 
    f) la sede legale; 
    g) un indirizzo di posta elettronica certificata; 
    h) almeno un contatto telefonico; 
    i)  le  eventuali  sedi  secondarie.   Non   costituiscono   sedi
secondarie dell'ente le  sedi  legali  di  eventuali  enti  affiliati
dotati di diverso codice fiscale; 
    j) la data di costituzione dell'ente; 
    k)  la  o  le  attivita'  di  interesse  generale  effettivamente
esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice; 
    l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attivita'
diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice; 
    m) il soggetto o i soggetti cui  l'ente  eventualmente  aderisce,
con relativo codice fiscale; 
    n)  le  generalita'  del  rappresentante  legale  e  degli  altri
titolari  delle  cariche  sociali   statutariamente   previste,   con
indicazione dei relativi poteri e di  eventuali  limitazioni  nonche'
della data di  nomina;  nel  caso  di  istituzione  degli  organi  di
controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le  dichiarazioni
di  accettazione,  di  assenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
decadenza e di possesso  dei  requisiti  professionali  di  cui  agli
articoli 30 e 31 del Codice; 
    o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi  dell'art.
11, comma 2, del Codice; 
    p)  l'eventuale   dichiarazione   di   accreditamento   ai   fini
dell'accesso al  contributo  del  5  per  mille  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111; 
    q) la  dichiarazione  di  presunzione  di  commercialita'  o  non
commercialita' dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice; 
    r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui e'
riconosciuto il diritto di voto,  distinti  per:  numero  di  persone
fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando  per
ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si
chiede  l'iscrizione;  il  numero  di   lavoratori   dipendenti   e/o
parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei
volontari iscritti nel registro dei volontari  dell'ente;  il  numero
dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono; 
    s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile. 
  7. La pratica telematica  predisposta  per  l'inoltro  agli  Uffici
competenti del RUNTS e' sottoposta da parte del sistema  informatico,
secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A,  a  controlli  il
cui  esito  e'  vincolante  per  l'inoltro  della  medesima   o   per
l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario. 
  8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non e'
ammessa la presentazione di un'istanza multipla per piu' enti.