Art. 9 Procedimento di iscrizione 1. Ricevuta la domanda di cui all'art. 8, l'Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneita' della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. Se dai bilanci prodotti risulta che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del Codice, l'Ufficio deve acquisire la prescritta informazione antimafia richiamata all'art. 48, comma 6, dello stesso. 2. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonche' di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico A. 3. In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedimentali fino alla conclusione del procedimento. 4. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Codice, in conformita' al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, fatta salva la regolarita' formale della restante documentazione, il termine di sessanta giorni di cui ai commi precedenti e' ridotto a trenta giorni. 5. Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta. L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedimentali e' accessibile attraverso il portale del RUNTS. 6. A seguito dell'iscrizione l'Ufficio competente del RUNTS assicura la pubblicita' dello stesso, delle informazioni e degli atti forniti dall'ente al fine di assicurarne la conoscibilita' ai terzi. 7. L'ETS iscritto e' individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale. 8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS e' ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e' competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.