Art. 27 
 
Agevolazione contributiva per l'occupazione  in  aree  svantaggiate -
                         Decontribuzione Sud 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi
situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione
del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei
premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL).   Con
riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero  contributivo  di
cui al presente comma per  i  dipendenti  giornalisti  iscritti  alla
gestione  sostitutiva  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei
giornalisti  italiani  (INPGI),  l'Istituto  provvede  a  trasmettere
apposita rendicontazione al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  ai  fini  del  rimborso,  a  saldo,   dei   relativi   oneri
fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in
1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito  della  quota  delle
risorse del Fondo  destinata  agli  interventi  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Resta  ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e'  concessa
dal 1° ottobre al  31  dicembre  2020,  previa  autorizzazione  della
Commissione  europea,  nel  rispetto  delle  condizioni  del   Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863. 
  2. Al fine di favorire la riduzione dei  divari  territoriali,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati  le
modalita' ed il riferimento ad  indicatori  oggettivi  di  svantaggio
socio-economico e di accessibilita' al mercato  unico  europeo  utili
per la  definizione  di  misure  agevolative  di  decontribuzione  di
accompagnamento,  per  il  periodo  2021-2029,  degli  interventi  di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e
dei Piani Nazionali di Riforma. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale  sugli
aiuti di stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  e  le  amministrazioni  concedenti
sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e  per  quanto  di
competenza  l'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
italiani, che provvedono  al  monitoraggio  in  coerenza  con  quanto
previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. 
  3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla
diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei  piani
di  riorganizzazione  in  presenza  di  crisi  presentati  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per
i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37  della  legge  5
agosto  1981,  n.  416,  sono  decorsi  in   data   successiva   alla
dichiarazione dello stato di  emergenza  adottata  con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  via  straordinaria  sono
rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a
condizione che abbiano maturato il requisito  contributivo  entro  il
periodo di fruizione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale finalizzata al prepensionamento e che  l'ultimo  contributo
risulti accreditato per il  medesimo  trattamento.  La  domanda  deve
essere presentata entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  fatte
salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7  milioni  di
euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021  e  in
67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno  2020
e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2,  e'  autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo  di  44  miliardi  di  euro,  appositamente  emessi   ovvero,
nell'ambito del  predetto  limite,  l'apporto  di  liquidita'.  Detti
titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni  nette  per
l'anno 2020 stabilito dalla legge  di  bilancio  e  dalle  successive
modifiche. Ai fini della registrazione contabile  dell'operazione,  a
fronte  del  controvalore  dei  titoli   di   Stato   assegnati,   il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo  dello  stato
di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'
regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di  entrata  sul
pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata  relativo
all'accensione di prestiti.  Il  medesimo  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  utilizzato
per gli apporti  di  liquidita'.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di
Stato eventualmente non emessi e  assegnati  nell'anno  2020  possono
esserlo negli anni  successivi  e  non  concorrono  al  limite  delle
emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  26
          ottobre  2016,  n.  198  (Istituzione  del  Fondo  per   il
          pluralismo e l'innovazione dell'informazione e  deleghe  al
          Governo per la ridefinizione della disciplina del  sostegno
          pubblico per  il  settore  dell'editoria  e  dell'emittenza
          radiofonica  e  televisiva  locale,  della  disciplina   di
          profili pensionistici dei giornalisti e della  composizione
          e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine  dei
          giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale): 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
                a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
                b)  le  risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'art. 1, comma 162, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
                c) una quota, fino  ad  un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione, di cui all'art. 1, comma 160,  primo  periodo,
          lettera b), della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  come
          sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge; 
                d) le somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui  all'art.  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                  1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
                  2) societa' operanti nel settore  dell'informazione
          e della comunicazione che svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
                  3) altri soggetti  che  esercitino  l'attivita'  di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e  b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              - Si riporta il testo del comma 500 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «Art. 1 
              1. - 499. Omissis. 
              500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022  e  2023,
          in deroga al requisito contributivo  di  cui  all'art.  37,
          comma 1, lettera a), della legge 5  agosto  1981,  n.  416,
          possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per   l'invalidita',   la   vecchiaia   e   i
          superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici
          di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici
          di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
          a diffusione nazionale,  le  quali  abbiano  presentato  al
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  data
          compresa tra il 1° gennaio 2020  e  il  31  dicembre  2023,
          piani di riorganizzazione o ristrutturazione  aziendale  in
          presenza di crisi, ai  sensi  dell'art.  25-bis,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. I trattamenti pensionistici di cui al  presente  comma
          sono erogati  nell'ambito  del  limite  di  spesa  di  26,7
          milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, 51,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  54,7
          milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di  euro  per
          l'anno 2024, 33,3 milioni di euro  per  l'anno  2025,  19,3
          milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di  euro  per
          l'anno  2027,  che  costituisce  tetto  di  spesa.   L'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
          presentate dai soggetti di cui al  presente  comma  secondo
          l'ordine  di  sottoscrizione  del   relativo   accordo   di
          procedura  presso  l'ente  competente.  Qualora  dall'esame
          delle domande presentate risulti il  raggiungimento,  anche
          in termini prospettici, dei limiti di  spesa  previsti  per
          l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame
          ulteriori  domande   di   pensionamento.   Il   trattamento
          pensionistico decorre dal primo giorno del mese  successivo
          a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione
          del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti  di  cui  al
          presente comma non si applicano le  disposizioni  dell'art.
          12, commi da 12-bis a 12-quinquies,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  in  materia  di  adeguamento
          alla speranza di vita, All'onere derivante  dall'attuazione
          del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro  per
          l'anno 2020, 10,2 milioni di euro  per  l'anno  2021,  11,7
          milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2023, 11,6 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  7,6
          milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni  di  euro  per
          l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  alla  legge  26
          ottobre 2016, n. 198. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416  (Disciplina  delle   imprese   editrici   e
          provvidenze per l'editoria): 
              «Art. 37. Ai lavoratori di cui ai  precedenti  articoli
          e'  data  facolta'  di  optare,   entro   sessanta   giorni
          dall'assunzione al trattamento di cui all'art.  35  ovvero,
          nel periodo di godimento del  trattamento  medesimo,  entro
          sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti benefici: 
                a)  per  i  lavoratori  poligrafici:  trattamento  di
          pensione   per    coloro    che    possano    far    valere
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi  mensili
          ovvero    1.560    contributi    settimanali    di     cui,
          rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488,  sulla
          base dell'anzianita' contributiva aumentata di  un  periodo
          pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e`
          ammesso il trattamento  di  cui  al  citato  art.  35  sono
          riconosciuti  utili  d'ufficio  per  il  conseguimento  del
          beneficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla
          presente  lettera;  l'anzianita'  contributiva   non   puo'
          comunque risultare superiore a quaranta anni; 
                b)  per  i  giornalisti  professionisti:   anticipata
          liquidazione della pensione di vecchiaia  al  cinquantesimo
          anno di eta', nei casi in cui siano stati  maturati  almeno
          quindici anni di anzianita' contributiva, con  integrazione
          a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal
          secondo comma dell'art. 4  del  regolamento  approvato  con
          decreto ministeriale  1°  gennaio  1953,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953,  n.  10,  e  successive
          modificazioni; 
                c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986  nei  casi
          previsti dalle lettere a) e  b)  da  parte  degli  istituti
          previdenziali di  una  indennita'  pari  all'indennita'  di
          anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente
          prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni; 
                d)  concessione  di   un   credito   agevolato   alle
          condizioni previste dagli artt., 30 e 32 per le cooperative
          giornalistiche di cui all'art. 6, fino ad un importo pari a
          quello complessivo  dell'indennita'  corrisposta  ai  sensi
          della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di
          rilevare e costituire una  azienda  artigiana  nel  settore
          grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento  ad  una
          cooperativa operante nello stesso settore. 
              I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia accertato la sussistenza delle condizioni di  cui  al
          comma 5 dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  e
          che abbiano maturato i necessari  requisiti  di  anzianita'
          contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici
          previsti dalle lett. a), b) e c) del precedente comma. 
              I benefici previsti dalle lettera  a)  e  b)  non  sono
          cumulabili con quelli previsti dalla lett. d), nonche'  con
          le  prestazioni  a  carico  dell'assicurazione  contro   la
          disoccupazione. 
              La cassa per l'integrazione dei guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica  una
          somma   pari   all'importo   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando  per  i
          mesi di anticipazione della pensione l'ultima  retribuzione
          percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
          I contributi versati dalla  cassa  per  l'integrazione  dei
          guadagni vengono iscritti per due terzi nella  contabilita'
          separata relativa agli interventi  straordinari  e  per  il
          rimanente  terzo  in  quella   relativa   agli   interventi
          ordinari. 
              Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
          ed il concorso dello Stato,  previsti  dall'art.  12  della
          legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono  devoluti  alla  cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. 
              Il contributo addizionale, di cui al precedente  comma,
          e' dovuto a decorrere dal  periodo  di  paga  successivo  a
          quello in corso dalla data di paga successivo a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione  di
          cui al presente art. con la retribuzione  si  applicano  le
          norme relative alla pensione di anzianita' di cui  all'art.
          22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
              Il trattamento di pensione di cui al presente art.  non
          e'   compatibile    con    le    prestazioni    a    carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27  (Patrimonio  destinato).  -  1.  Al  fine  di
          attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio  del
          sistema  economico-produttivo   italiano   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.a.  e'
          autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
          «Patrimonio   Rilancio»,   (di   seguito   il   «Patrimonio
          Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti  giuridici
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il  Patrimonio
          Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
          Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
          composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
          ad  essi  apportati,  nonche'  dai  beni  e  dai   rapporti
          giuridici di tempo in tempo generati o comunque  rivenienti
          dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
          mezzi  finanziari  e   le   passivita'   rivenienti   dalle
          operazioni di finanziamento.  Il  Patrimonio  Destinato,  o
          ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
          gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.a.  e  dagli  altri
          patrimoni separati costituiti dalla stessa.  Il  Patrimonio
          Destinato  e  ciascuno   dei   suoi   comparti   rispondono
          esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
          limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
          ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
          Destinato non sono ammesse  azioni  dei  creditori  di  CDP
          S.p.a. o nell'interesse degli stessi e, allo  stesso  modo,
          sul patrimonio di CDP S.p.a. non sono  ammesse  azioni  dei
          creditori del Patrimonio Destinato o  nell'interesse  degli
          stessi. Le disposizioni del presente art. non attribuiscono
          alle  imprese  diritti  o  interessi   legittimi   rispetto
          all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore. 
              2. Gli apporti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sono   effettuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Gli  apporti  sono  esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
          di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
          relativi  valori  di  apporto   e   di   iscrizione   nella
          contabilita'  del  Patrimonio  Destinato  sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale. A fronte di tali  apporti,  sono  emessi  da
          CDP, a valere sul Patrimonio  Destinato  e  in  favore  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   strumenti
          finanziari  di  partecipazione  prevedendo  che   la   loro
          remunerazione sia condizionata all'andamento economico  del
          Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
          di  amministrazione  di  CDP  S.p.a.,  su   richiesta   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  quota  degli
          apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
          criteri di  valutazione  della  congruita'  del  patrimonio
          previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,  rispetto  alle
          finalita'  di  realizzazione   dell'affare   per   cui   e'
          costituito il  Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
          piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
          per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione  sono
          stabilite nel decreto di  cui  al  comma  5.  I  beni  e  i
          rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere  su
          di esso in conformita' al presente articolo, al decreto  di
          cui al comma 5 e al regolamento del Patrimonio Destinato. 
              3.  Il   Patrimonio   Destinato   e'   costituito   con
          deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.a. che, su proposta
          del consiglio  di  amministrazione,  identifica,  anche  in
          blocco,  i  beni  e  i  rapporti  giuridici  compresi   nel
          Patrimonio Destinato.  Con  la  medesima  deliberazione  il
          revisore legale di CDP S.p.a. e' incaricato della revisione
          dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
          depositata e iscritta ai sensi dell'art.  2436  del  codice
          civile. Non si applica l'art.  2447-quater,  comma  2,  del
          codice civile.  Per  ogni  successiva  determinazione,  ivi
          incluse  la   modifica   del   Patrimonio   Destinato,   la
          costituzione di comparti e la relativa allocazione di  beni
          e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti  l'apporto
          di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
          pubblici si procede  con  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del  comparto
          riguardante i beni e i  rapporti  giuridici  relativi  agli
          interventi a favore delle societa' cooperative, CDP  S.p.A.
          adotta modalita' coerenti con  la  funzione  sociale  delle
          societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
          di  speculazione  privata.  Ai  fini  della  gestione   del
          Patrimonio Destinato, il consiglio  di  amministrazione  di
          CDP S.p.a. e' integrato dai membri  indicati  dall'art.  7,
          comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio  1983,
          n. 197. Il  consiglio  di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.
          definisce un sistema organizzativo e gestionale  improntato
          alla massima  efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
          Patrimonio  Destinato,  anche  in   relazione   all'assetto
          operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II
          valore  del  Patrimonio  Destinato,  o  di   ciascuno   dei
          comparti, puo' essere superiore  al  dieci  per  cento  del
          patrimonio netto di CDP S.p.a. Di esso non si  tiene  conto
          in caso di costituzione di  altri  patrimoni  destinati  da
          parte di CDP S.p.a. 
              4. Le risorse del Patrimonio Destinato  sono  impiegate
          per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  sistema  economico
          produttivo italiano,  secondo  le  priorita'  definite,  in
          relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di
          politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
          all'art. 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          in   apposito   capitolo   dedicato   alla   programmazione
          economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
          condizioni  previste  dal  quadro   normativo   dell'Unione
          europea sugli aiuti  di  Stato  adottato  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   «Covid-19»   ovvero   a
          condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del   Patrimonio
          Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni,  anche  con
          azioni quotate in mercati  regolamentati,  comprese  quelle
          costituite in forma cooperativa, che: 
                a) hanno sede legale in Italia; 
                b) non operano nel settore  bancario,  finanziario  o
          assicurativo; 
                c) presentano un fatturato  annuo  superiore  a  euro
          cinquanta milioni. 
              5. I requisiti di accesso,  le  condizioni,  criteri  e
          modalita' degli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo  Economico.  Lo
          schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
          alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
          termine di quattordici giorni, decorso il quale il  decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  necessario,  gli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   sono   subordinati
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'art. 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.  In  via  preferenziale  il  Patrimonio  Destinato
          effettua i propri  interventi  mediante  sottoscrizione  di
          prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione  ad
          aumenti di  capitale,  l'acquisto  di  azioni  quotate  sul
          mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella
          individuazione  degli  interventi,  il  decreto  tiene   in
          considerazione  l'incidenza  dell'impresa  con  riferimento
          allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture  critiche  e
          strategiche,  alle  filiere  produttive  strategiche,  alla
          sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui  al
          comma 86 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
          alla  rete  logistica  e  dei  rifornimenti,   ai   livelli
          occupazionali e del  mercato  del  lavoro.  Possono  essere
          effettuati   interventi   relativi    a    operazioni    di
          ristrutturazione di  societa'  che,  nonostante  temporanei
          squilibri patrimoniali o finanziari,  siano  caratterizzate
          da adeguate prospettive di redditivita'. 
              6. CDP S.p.a.  adotta  il  regolamento  del  Patrimonio
          Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente  art.
          e di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui  al  comma  5.
          L'efficacia del regolamento e' sospensivamente condizionata
          all'approvazione  del  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.  Il  Regolamento  disciplina,  tra   l'altro,   le
          procedure  e  attivita'   istruttorie   e   le   operazioni
          funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
          di CDP S.p.a. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari  ai
          costi  sostenuti  da  CDP  S.p.a.  per  la   gestione   del
          Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che  non
          contribuisce  al  risultato  di  CDP  S.p.A.,  e'   redatto
          annualmente un rendiconto separato  predisposto  secondo  i
          principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato   al
          bilancio di esercizio di CDP S.p.a. I  beni  e  i  rapporti
          giuridici  acquisiti  per  effetto   degli   impieghi   del
          Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per  conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da  CDP  S.p.a.  in
          conformita'  al  presente  art.  e   al   Regolamento   del
          Patrimonio Destinato. 
              7. Per il finanziamento delle attivita' del  Patrimonio
          Destinato o di singoli comparti  e'  consentita,  anche  in
          deroga all'art. 2412  del  codice  civile,  l'emissione,  a
          valere sul Patrimonio Destinato o su singoli  comparti,  di
          titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti  finanziari  di
          debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli  da
          2415 a 2420 del codice civile e,  per  ciascuna  emissione,
          puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
          dei titoli, il quale ne  cura  gli  interessi  e,  in  loro
          rappresentanza esclusiva, esercita i  poteri  stabiliti  in
          sede di nomina e approva le modificazioni delle  condizioni
          dell'operazione.   Delle   obbligazioni   derivanti   dalle
          operazioni  di   finanziamento   risponde   unicamente   il
          Patrimonio  Destinato.  Non  si  applicano  il  divieto  di
          raccolta del risparmio tra il pubblico  previsto  dall'art.
          11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, e la relativa regolamentazione di  attuazione,  ne'  i
          limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla  normativa
          vigente. 
              8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
          di incapienza  del  Patrimonio  medesimo,  e'  concessa  la
          garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5
          sono  stabiliti  criteri,   condizioni   e   modalita'   di
          operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia  dello
          Stato e' allegata allo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di  cui  all'art.  31  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Puo'  essere  altresi'
          concessa con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che ne determina criteri, condizioni  e  modalita',
          la garanzia dello Stato a favore dei portatori  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di  euro  20
          miliardi. 
              9.  Le  operazioni  di  impiego   e   di   investimento
          effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
          gli atti ad  esse  funzionalmente  collegati  non  attivano
          eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
          controllo   o   previsioni   equipollenti   che   dovessero
          altrimenti operare. 
              10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
          della verifica della sussistenza dei requisiti  di  accesso
          la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.  Qualora  il
          rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati unica prevista dall'art. 96 del decreto legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159,  le  istanze  di  accesso   agli
          interventi del Fondo sono integrate  da  una  dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          attesta, sotto la propria responsabilita', di non  trovarsi
          nelle condizioni ostative di cui all'art.  67  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  CDP  puo'  procedere
          alla attuazione di quanto previsto dal presente art.  anche
          prima  dei  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159.  Il  rilascio  della  informazione
          antimafia  interdittiva   comporta   la   risoluzione   del
          contratto di finanziamento ovvero il recesso per  tutte  le
          azioni   sottoscritte   o   acquistate,   alle   condizioni
          stabilite, anche in deroga agli articoli  2437  e  seguenti
          del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 
              11. Al fine di assicurare l'efficacia  e  la  rapidita'
          d'intervento e di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP
          S.p.a. puo' stipulare protocolli  di  collaborazione  e  di
          scambio di informazioni con istituzioni  e  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  incluse   le   autorita'   di   controllo,
          regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
              12.  In  relazione   alla   gestione   del   Patrimonio
          Destinato, CDP S.p.a. e i suoi esponenti aziendali  operano
          con la dovuta diligenza  professionale.  Le  operazioni  di
          impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli  atti
          e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
          mediante impiego delle risorse finanziarie  provenienti  da
          tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
          realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
          soggetti all'azione revocatoria  di  cui  all'art.  67  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'art.  166
          del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              13.  I  redditi  e  il  valore  della  produzione   del
          Patrimonio Destinato e dei suoi  comparti  sono  esenti  da
          imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
          soggetti a ritenute e a imposte sostitutive  delle  imposte
          sui redditi sui  proventi  a  qualsiasi  titolo  percepiti.
          Tutti gli atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
          formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
          effettuate dal Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,
          alla loro esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle
          garanzie anche reali di qualunque tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate, sono escluse  dall'imposta  sul
          valore    aggiunto,    dall'imposta    sulle    transazioni
          finanziarie,  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta indiretta, nonche' ogni altro  tributo  o  diritto.
          Gli interessi e gli altri proventi dei  titoli  emessi  dal
          Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono  soggetti  al
          regime dell'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          di cui al decreto legislativo 1°  aprile  1996,  n.  239  e
          d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella  misura  applicabile
          ai titoli di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi  dodici  anni
          dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
          essere estesa o anticipata con delibera  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia.
          L'eventuale  cessazione  anticipata,   in   tutto   o   con
          riferimento  a  singoli  comparti,  ha  luogo  sulla   base
          dell'ultimo rendiconto approvato  e  della  gestione  medio
          tempore intercorsa  fino  alla  data  di  cessazione.  Alla
          cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di  singoli
          comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione  di
          CDP S.p.a. un rendiconto finale che,  accompagnato  da  una
          relazione del Collegio sindacale e del soggetto  incaricato
          della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio  del
          registro delle  imprese.  La  liquidazione  del  Patrimonio
          Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli  eventuali
          residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
          individuate nel regolamento  del  Patrimonio  Destinato.  I
          trasferimenti  di  cui  al  presente  comma   sono   esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere integrati  e  modificati  termini  e
          condizioni contenuti nel presente art. al  fine  di  tenere
          conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato
          tempo per tempo applicabile. 
              16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'  connesse
          al  presente  art.,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  puo'  affidare,  con  apposito  disciplinare,   un
          incarico di studio, consulenza,  valutazione  e  assistenza
          nel limite massimo complessivo di euro 100.000  per  l'anno
          2020. 
              17. Ai fini  degli  apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai maggiori oneri derivanti dal presente art.  si  provvede
          ai sensi dell'art. 265. I titoli di Stato eventualmente non
          emessi e assegnati nell'anno  2020  possono  esserlo  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
              18.  E'  autorizzata  l'apertura  di   apposito   conto
          corrente  di   tesoreria   centrale   fruttifero   su   cui
          confluiscono  le  disponibilita'  liquide  del   Patrimonio
          destinato. La remunerazione  del  conto,  da  allineare  al
          costo delle emissioni di titoli di  Stato  nel  periodo  di
          riferimento, e le  caratteristiche  del  suo  funzionamento
          sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al  comma
          5. 
              18-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle  Camere
          una  relazione  sugli  effetti  prodotti  e  sui  risultati
          conseguiti   dall'applicazione   delle   disposizioni   del
          presente art. e sul  programma  degli  interventi  e  delle
          operazioni  di  sostegno  e   di   rilancio   del   sistema
          economico-produttivo che si intende attuare. 
              18-ter. Al conto corrente di cui al  comma  18  possono
          affluire anche le disponibilita' liquide  dei  contribuenti
          che intendano investire i loro risparmi  a  sostegno  della
          crescita    dell'economia     reale,     rafforzando     la
          capitalizzazione popolare delle imprese. Le  disponibilita'
          liquide del  Patrimonio  Destinato  cosi'  costituite  sono
          gestite   dalla   CDP   S.p.a.   assicurando   il   massimo
          coinvolgimento  anche  delle  societa'  di   gestione   del
          risparmio italiane per evitare ogni  possibile  effetto  di
          spiazzamento del settore del private capital.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          termini e modalita' di attuazione del presente comma. 
              18-quater. In  ragione  di  quanto  previsto  al  comma
          18-ter, all'art. 1, comma 2-bis,  della  legge  13  gennaio
          1994,  n.  43,  le  parole:  "diverse  dalle  banche"  sono
          soppresse.»