Art. 3 Soggetti proponenti 1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 11, domanda per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di un progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2.1 del presente bando. 2. I progetti potranno essere «individuali», ossia presentati da un unico soggetto c.d. «proponente», o «congiunti», ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero un «capofila» ed un partner. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto «capofila», che sara' referente nei confronti del MUR e curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli, dovra' essere indicato nella domanda. 3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale puo' partecipare ad una sola domanda come soggetto «proponente» o, in alternativa come soggetto «capofila» o «partner». 4. In caso di presentazione di piu' domande in qualita' di soggetto «proponente», soggetto «capofila» o «partner» il MUR ammettera' d'ufficio esclusivamente la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell'ora di trasmissione cosi' come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 11. 5. Pertanto il MUR escludera' d'ufficio tutte le ulteriori eventuali domande trasmesse e perfezionate secondo le modalita' di cui al successivo art. 11. 6. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto «capofila» dovra' sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al 40%, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovra' sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%.