Art. 3 
 
                         Soggetti proponenti 
 
  1. I soggetti di  cui  al  precedente  art.  2,  comma  1,  possono
presentare, secondo i termini e le modalita'  di  cui  al  successivo
art. 11, domanda per la concessione  di  contributi  annuali  per  la
realizzazione di un progetto di diffusione della cultura  scientifica
coerente con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2.1  del  presente
bando. 
  2. I progetti potranno essere «individuali», ossia presentati da un
unico soggetto c.d. «proponente», o «congiunti», ossia presentati  da
almeno due soggetti, ovvero un «capofila» ed un partner. Nel caso  di
progetti «congiunti» il soggetto «capofila», che sara' referente  nei
confronti  del  MUR  e  curera'  l'esatto  adempimento  di  tutte  le
attivita' previste dai successivi articoli,  dovra'  essere  indicato
nella domanda. 
  3.  Ogni  soggetto  individuato  dalla   posizione   fiscale   puo'
partecipare ad una sola domanda  come  soggetto  «proponente»  o,  in
alternativa come soggetto «capofila» o «partner». 
  4. In caso di presentazione di piu' domande in qualita' di soggetto
«proponente», soggetto  «capofila»  o  «partner»  il  MUR  ammettera'
d'ufficio esclusivamente la prima domanda trasmessa  e  perfezionata,
individuata sulla base della data e dell'ora  di  trasmissione  cosi'
come risultante dal sistema telematico Sirio, di  cui  al  successivo
art. 11. 
  5.  Pertanto  il  MUR  escludera'  d'ufficio  tutte  le   ulteriori
eventuali domande trasmesse e perfezionate secondo  le  modalita'  di
cui al successivo art. 11. 
  6. Nel caso di progetti «congiunti» il soggetto  «capofila»  dovra'
sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore
al 40%, le spese del progetto.  Ciascun  partner  progettuale  dovra'
sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 20% e  non
superiore al 30%.