Art. 6 Criteri di valutazione 1. La selezione dei progetti e' curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3. 3. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico-scientifico attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' del progetto in termini di competenze coinvolte, risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, capacita' di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi, fattibilita' sia tecnica che finanziaria (max 20 punti); b) qualita' dei proponenti in termini di competenza ed esperienza nell'attivita' di diffusione della cultura scientifica, capacita' gestionali e relazioni esterne, capacita' di autofinanziamento del progetto (max 10 punti); c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi a contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti); d) originalita' e grado di innovazione delle attivita' (max 10 punti); e) congruita' e pertinenza dei costi (max 10 punti). 4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili. 5. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e' approvata con specifico decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio. Sulla piattaforma telematica Sirio saranno rese disponibili alla consultazione anche le schede di valutazione distinte per ogni progetto.