Art. 6 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1.   La   selezione   dei   progetti   e'   curata   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n.  113/1991
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri  riportati  al
successivo comma 3. 
  3. La graduatoria viene stilata  dal  Comitato  tecnico-scientifico
attraverso l'assegnazione di un punteggio  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) qualita' del progetto  in  termini  di  competenze  coinvolte,
risposta stabile  e  pervasiva  alle  esigenze  di  diffusione  della
cultura  scientifica  su  piu'  ambiti  territoriali,  capacita'   di
attivare sinergie con altri soggetti  e  collegamenti  funzionali  ad
altri progetti/programmi, fattibilita' sia  tecnica  che  finanziaria
(max 20 punti); 
    b) qualita' dei proponenti in termini di competenza ed esperienza
nell'attivita' di diffusione  della  cultura  scientifica,  capacita'
gestionali e relazioni esterne, capacita'  di  autofinanziamento  del
progetto (max 10 punti); 
    c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla
potenzialita'  degli  stessi  a  contribuire  alla  diffusione  della
cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti); 
    d) originalita' e grado di innovazione delle  attivita'  (max  10
punti); 
    e) congruita' e pertinenza dei costi (max 10 punti). 
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che  abbiano  conseguito
un punteggio complessivo pari ad  almeno  40  punti  rispetto  ai  60
conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse
complessive disponibili. 
  5.  La  graduatoria  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento   e'
approvata con specifico  decreto  direttoriale  pubblicato  sul  sito
istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio. 
  Sulla piattaforma telematica Sirio saranno  rese  disponibili  alla
consultazione anche  le  schede  di  valutazione  distinte  per  ogni
progetto.