Art. 4 Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno. 1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all'art. 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita. 2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validita'. 3. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalita' di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi. 4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalita' e nei termini indicati ai commi 2 e 3. 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 124-quinquies, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgano di gestori di attivi, di cui all'art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.