Art. 4 
 
Comunicazioni al pubblico da parte  degli  investitori  istituzionali
  assicurativi in materia di politica di impegno. 
 
  1.   Gli   investitori   istituzionali   assicurativi   mettono   a
disposizione  del  pubblico  gratuitamente  sul  sito   internet   le
informazioni relative  alla  politica  di  impegno  di  cui  all'art.
124-quinquies, commi 1, 2 e  3  del  TUF.  Le  medesime  informazioni
possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico  attraverso
ulteriori  mezzi  facilmente  accessibili   on-line   o   piattaforme
dedicate,   secondo   modalita'   che   ne    assicurino    l'agevole
individuazione e l'accessibilita' gratuita. 
  2. La politica  di  impegno  e  le  sue  eventuali  modifiche  sono
pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica  di
impegno rimane a disposizione del pubblico  almeno  per  i  tre  anni
successivi al termine della sua validita'. 
  3. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 2, del TUF,
relative alle modalita' di attuazione della politica  di  impegno  in
ogni anno solare, sono pubblicate  entro  il  28  febbraio  dell'anno
successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per  i  tre
anni successivi. 
  4. Le informazioni di cui all'art. 124-quinquies, comma 3, del TUF,
inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno,
sono pubblicate con le modalita' e nei termini indicati ai commi 2  e
3. 
  5. In coerenza con quanto previsto dall'art.  124-quinquies,  comma
6,  del  TUF,  gli  investitori  istituzionali  assicurativi  che  si
avvalgano di gestori di attivi, di cui all'art. 124-quater, comma  1,
lettera a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno  con
riferimento all'esercizio  del  diritto  di  voto,  indicano  dove  i
gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti  il
voto.