Art. 5 
 
Comunicazioni al pubblico da parte  degli  investitori  istituzionali
  assicurativi in materia di strategia di investimento e  di  accordi
  con i gestori di attivi. 
 
  1.   Gli   investitori   istituzionali   assicurativi   mettono   a
disposizione  del  pubblico  gratuitamente  sul  sito   internet   le
informazioni  di  cui  all'art.  124-sexies,  comma   1,   del   TUF,
riguardanti le modalita' con cui  e'  assicurata  la  coerenza  degli
elementi principali della strategia di investimento azionario con  il
profilo e la durata delle proprie passivita', in particolare di lungo
termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio  e  lungo
termine dei propri attivi. 
  2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per  il
tramite di gestori di attivi, di cui all'art.  124-quater,  comma  1,
lettera a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente
sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-sexies, commi 2
e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione. 
  3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2  possono  essere  altresi'
messe  a  disposizione  del  pubblico  attraverso   ulteriori   mezzi
facilmente  accessibili  on-line  o  piattaforme  dedicate,   secondo
modalita'   che   ne   assicurino    l'agevole    individuazione    e
l'accessibilita' gratuita. 
  4.  Gli  investitori  istituzionali   assicurativi   includono   le
informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella  relazione  sulla
solvibilita' e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies
e seguenti del  codice,  salvo  che  siano  esclusi  dall'obbligo  di
redigere la relazione medesima ai sensi del codice e  delle  relative
norme di attuazione.