Art. 5 Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi. 1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-sexies, comma 1, del TUF, riguardanti le modalita' con cui e' assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passivita', in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi. 2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'art. 124-quater, comma 1, lettera a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'art. 124-sexies, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresi' messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalita' che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilita' gratuita. 4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies e seguenti del codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del codice e delle relative norme di attuazione.