Art. 11 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a fondo perduto in misura pari all'80 (ottanta) per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'attuazione dei piani di attivita' di cui al successivo art. 12, nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per start-up innovativa. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.