Art. 11 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse  ai  sensi
del regolamento de minimis e assumono la forma di contributo a  fondo
perduto in  misura  pari  all'80  (ottanta)  per  cento  delle  spese
sostenute e  ritenute  ammissibili  per  l'attuazione  dei  piani  di
attivita' di cui al successivo art. 12, nel limite  massimo  di  euro
10.000,00 (diecimila) per start-up innovativa. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  riconosciute
nel rispetto dei  limiti  previsti  all'art.  3  del  regolamento  de
minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per  ciascuna
impresa  unica  non  puo'  superare  l'importo  di  euro   200.000,00
nell'arco di tre esercizi finanziari.