Art. 12 Piani di attivita' ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i piani di attivita', aventi una durata non inferiore a dodici mesi, che prevedono l'acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo di cui all'art. 6. I predetti servizi possono riguardare, in particolare, i seguenti ambiti: a) la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all'implementazione del progetto; b) la gestione della proprieta' intellettuale; c) il supporto nell'autovalutazione della maturita' digitale; d) lo sviluppo e lo scouting di tecnologie; e) la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; f) i lavori preparatori per campagne di crowfounding; g) solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attivita' di progetto. 2. I servizi di cui al comma 1 devono essere erogati dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati di cui all'art. 8, comma 1. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono essere: a) sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo art. 13 ed entro diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione di cui al successivo art. 14; b) di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila), al netto di IVA; c) pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura.