Art. 12 
 
                   Piani di attivita' ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  i
piani di attivita', aventi una durata non inferiore  a  dodici  mesi,
che prevedono l'acquisizione di servizi finalizzati ad  accelerare  e
facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo di cui  all'art.
6. I predetti servizi possono riguardare, in particolare, i  seguenti
ambiti: 
    a)  la   consulenza   organizzativa,   operativa   e   strategica
finalizzata allo sviluppo e all'implementazione del progetto; 
    b) la gestione della proprieta' intellettuale; 
    c) il supporto nell'autovalutazione della maturita' digitale; 
    d) lo sviluppo e lo scouting di tecnologie; 
    e) la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; 
    f) i lavori preparatori per campagne di crowfounding; 
    g) solo se associata alla fornitura di servizi  rientranti  negli
ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio  fisico  e
dei relativi servizi accessori di connessione e networking  necessari
per lo svolgimento delle attivita' di progetto. 
  2. I servizi di cui al comma 1 devono essere erogati  dagli  attori
dell'ecosistema dell'innovazione abilitati di cui all'art.  8,  comma
1. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma  1  devono
essere: 
    a) sostenute successivamente alla  data  di  presentazione  della
domanda di agevolazione  di  cui  al  successivo  art.  13  ed  entro
diciotto mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione  di
cui al successivo art. 14; 
    b)  di  importo  complessivo  non  inferiore  a  euro   10.000,00
(diecimila), al netto di IVA; 
    c) pagate  esclusivamente  attraverso  conti  correnti  intestati
all'impresa beneficiaria e con  modalita'  che  consentano  la  piena
tracciabilita' del pagamento  e  l'immediata  riconducibilita'  dello
stesso alla relativa fattura.