Art. 13 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Il Soggetto Gestore procede a definire, tramite avviso da pubblicare nei siti internet www.invitalia.it e www.mise.gov.it e ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalita' e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. Con il medesimo avviso pubblico sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili ed alla documentazione utile allo svolgimento delle attivita' istruttorie di competenza del Soggetto Gestore. 3. Ciascuna start-up innovativa puo' presentare un'unica domanda di agevolazione. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto Gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 5. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale nei limiti delle risorse disponibili. 6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.