Art. 13 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse sulla base
di una procedura valutativa con  procedimento  a  sportello,  secondo
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  2. Il Soggetto  Gestore  procede  a  definire,  tramite  avviso  da
pubblicare nei siti internet  www.invitalia.it  e  www.mise.gov.it  e
ferma  restando  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, le modalita'  e  i  termini  di  apertura  dello
sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. Con  il
medesimo avviso  pubblico  sono,  altresi',  definiti  gli  ulteriori
elementi   utili   a   disciplinare   l'attuazione    dell'intervento
agevolativo, ivi comprese eventuali  specificazioni  in  ordine  alle
spese ammissibili ed alla documentazione utile allo svolgimento delle
attivita' istruttorie di competenza del Soggetto Gestore. 
  3. Ciascuna start-up innovativa puo' presentare un'unica domanda di
agevolazione. 
  4. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base
dei dati trasmessi dal Soggetto  Gestore,  comunica  tempestivamente,
con avviso da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,   l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse    finanziarie
disponibili. 
  5.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale
accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le
agevolazioni sono  concesse  in  misura  parziale  nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di  cui  al
presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini
per la  presentazione  delle  domande,  dandone  pubblicita'  con  le
medesime modalita' di cui al comma 2.